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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.
codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo
12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifu-
gio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occul-
tano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individua-
zione della loro provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e stru-
mentali.
3. Denaro, beni o altre utilità
Come già evidenziato, l’originaria formulazione del delitto di riciclaggio
individuava l’oggetto della condotta nel denaro o nei valori, limitandone dun-
que l’oggetto a ciò che era facilmente utilizzabile come metodo di pagamento
e che, a differenza del termine generico beni o cose, non richiedesse fasi
aggiuntive per essere convertito in denaro. Con la riforma del 1990, l’espres-
sione è stata sostituita, inglobando beni o altre utilità, ed eliminando il termine
valori, in considerazione dell’ampliamento delle casistiche di riciclaggio che
andavano riscontrandosi nella realtà fattuale. Così è andata affermandosi la
tendenza ad inglobare nella condotta delittuosa tutto ciò che veniva ottenuto
dalla commissione del delitto presupposto, in termini sia di profitto, che di
prodotto che di prezzo del reato . Ovviamente, deve comunque trattarsi di
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beni o utilità di origine illecita, comunque acquisiti in modo illecito e suscetti-
bili di essere riciclati, ovvero comunque utilizzabili nuovamente nel circuito
economico.
Ulteriore questione interessante riguarda la possibilità di includervi anche
i “proventi” derivanti da reati tributari, anche quando si tratta di semplice
risparmio d’imposta, ovvero di ciò che non è stato consumato per violazione di
norme tributarie e fiscali, dunque per mancato assolvimento di un onere tribu-
tario.
(41) In senso difforme, in merito al prezzo del reato, cfr. P. V. Reinotti, voce Ricettazine e riciclaggio,
in Enc. Dir., XL, Milano, 1989. Si ricorda che il prodotto del reato è la cosa materiale ottenuta
dall’attività delittuosa o mediante la stessa; il profitto è il vantaggio economico diretto e
immediato ottenuto dalla commissione dell’illecito; il prezzo è il compenso promesso o dato
al fine di indurre a compiere il delitto (cfr. Cass. Pen. n. 21820/2022).
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