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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.




               colposi e le contravvenzioni, punite con la pena minima indicata dalla norma,
               ed è stata estesa la giurisdizione italiana ai delitti di riciclaggio commessi dal
               cittadino italiano all’estero .
                                         (24)

               2.  La struttura della fattispecie
                    La scelta del legislatore italiano in merito alla fattispecie complessa sottesa
               al delitto di riciclaggio è stata fin da subito ben chiara. La norma dedicata al
               delitto punisce la sola fase del cosiddetto lavaggio del denaro o altra utilità, lad-
               dove il delitto successivo, di cui all’art. 648-ter c.p. punisce, invece, la fase del
               reimpiego del denaro nel tessuto economico legale . In verità, questa struttura
                                                                (25)
               bifasica risulta oggi superata dagli studi criminologici, i quali accolgono una
               nuova struttura trifasica, che distingue la fase del cosiddetto piazzamento dei
               proventi illeciti nel circuito economico, presso intermediari finanziari o istitu-
               zioni, seguita dalla fase di stratificazione, ovvero di trasferimenti plurimi volti a
               dissimulare l’origine illecita dei capitali, e infine la fase di integrazione, ovvero di
               immissione dei proventi illeciti nel circuito legale, senza più alcun elemento di
               riconducibilità degli stessi alla loro origine delittuosa .
                                                                  (26)
                    L’originaria formulazione della norma, nonché la sua collocazione siste-
               matica, ha indotto, inizialmente, a individuare il bene giuridico tutelato dall’or-
               dinamento, attraverso la repressione di questa condotta illecita, nel patrimonio.
                    Così ragionando, tuttavia, non sarebbe molto chiaro identificare il maggior
               disvalore del delitto di riciclaggio rispetto al delitto di ricettazione.
                    Più coerente, quindi, con il nuovo dettato normativo, nonché con l’intero
               sistema giuridico, è la tesi che identifica il bene giuridico offeso dalla condotta
               delittuosa nella conservazione del sistema economico legale, nella non altera-
               zione delle regole della concorrenza, nelle pari opportunità tra gli operatori eco-
               nomici,  senza  permettere  ad  alcuno  di  beneficiare  di  vantaggi  illecitamente
               acquisiti . Il riferimento al sistema economico, e al suo ordine, si ricollega
                       (27)
               chiaramente ad una nuova dimensione del bene giuridico patrimonio, non più
               come entità statica, ma dinamica, in termini sia di risparmio che di investimen-
               to, in ossequio all’art. 47 della Costituzione.


               (24)  Cfr. G. Pestelli, Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autorici-
                    claggio di cui al d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, in www.sistemapenale.it, n. 12/2021. La riforma
                    ha infatti interessato anche i delitti di ricettazione, reimpiego e autoriciclaggio.
               (25)  Cfr. R. Acquaroli, Il riciclaggio, in F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), Reati contro la persona e
                    contro il patrimonio, Torino, 2015. Le fasi sono note come money laundering e recycling.
               (26)  Cfr. E. Musco (a cura di), Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, Zanichelli, Bologna, 2021. Si
                    parla in tal caso di placement, layering e integration.
               (27)  Cfr. M. Zanchetti, voce Riciclaggio, in Digesto Disc. Pen., XII, Torino, 2007.

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