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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.




               delitti presupposto del reato di riciclaggio erano un numerus clausus, tra i quali
               non era contemplato il delitto di riciclaggio medesimo.
                    Con l’ampliamento del novero dei reati presupposti, ciò che rileva non è
               solo la consapevolezza dell’autore del reato della provenienza illecita dei beni,
               utilità o denaro “ripuliti”, ma anche l’effettiva lesività della condotta successiva
               rispetto a quelle precedenti. Se, infatti, queste ultime hanno già reciso qualsiasi
               legame con l’origine illecita dei beni, non potrà configurarsi una nuova ipotesi
               di riciclaggio c.d. mediato, in ossequio al principio generale di offensività del
               bene giuridico tutelato dalla norma .
                                                 (44)

               4.  La condotta
                    La condotta di riciclaggio può dispiegarsi in tre differenti forme: sostitu-
               zione, trasferimento o ogni altra operazione idonea ad ostacolare l’individuazio-
               ne della provenienza illecita del denaro, beni o altre utilità. Ognuna delle condot-
               te indicate è di per sé sufficiente al perfezionamento della fattispecie delittuosa.
                    La condotta di sostituzione rappresenta il nucleo centrale del delitto, pre-
               sente fin nella prima formulazione della norma, ed è anche la condotta tipica del
               reo, che sostituisce appunto l’oggetto ottenuto dal reato presupposto con un
               oggetto lecito, escludendo la possibilità di risalire alla sua provenienza illecita.
               Esempio tipico di sostituzione è ritenuto anche il semplice deposito del denaro
               su  un  conto  corrente  bancario,  in  quanto  l’istituto  bancario  lo  “ripulisce”  in
               automatico, in virtù della fungibilità del denaro, sebbene inconsapevolmente .
                                                                                        (45)
                    La condotta di trasferimento è stata invece introdotta nell’ordinamento
               dalla legge di riforma del 1993, in ossequio alla Convenzione di Strasburgo, e
               consiste nel trasferimento di titolarità del bene da un soggetto all’altro, da inten-
               dersi  indifferentemente  in  senso  giuridico  e/o  in  senso  fisico.
               Indifferentemente nel senso che, pur non volendo intenderlo anche in senso
               solo fisico, il caso rientrerebbe comunque nelle altre operazioni, purché il tra-
               sferimento sia idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.
                    Tutte le altre operazioni che recidano qualsiasi legame con l’origine illecita
               dell’oggetto del reato rientrano, infine, nella condotta residuale e onnicompren-
               siva indicata dall’art. 648-bis c.p. Il rischio che tale espressione sia ritenuta lesiva
               del principio penalistico di determinatezza e tassatività di matrice costituzionale
               deve essere contemperato con l’esigenza di estendere la punibilità a tutte le ori-
               ginali condotte di riciclaggio che negli anni hanno preso forma.

               (44)  Cfr. L. Della Ragione, V. Maiello (a cura di), Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro
                    sporco, Milano, 2018.
               (45)  Cfr. Cass. Pen. n. 35763 del 2010.

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