Page 25 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 25
RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.
delitti presupposto del reato di riciclaggio erano un numerus clausus, tra i quali
non era contemplato il delitto di riciclaggio medesimo.
Con l’ampliamento del novero dei reati presupposti, ciò che rileva non è
solo la consapevolezza dell’autore del reato della provenienza illecita dei beni,
utilità o denaro “ripuliti”, ma anche l’effettiva lesività della condotta successiva
rispetto a quelle precedenti. Se, infatti, queste ultime hanno già reciso qualsiasi
legame con l’origine illecita dei beni, non potrà configurarsi una nuova ipotesi
di riciclaggio c.d. mediato, in ossequio al principio generale di offensività del
bene giuridico tutelato dalla norma .
(44)
4. La condotta
La condotta di riciclaggio può dispiegarsi in tre differenti forme: sostitu-
zione, trasferimento o ogni altra operazione idonea ad ostacolare l’individuazio-
ne della provenienza illecita del denaro, beni o altre utilità. Ognuna delle condot-
te indicate è di per sé sufficiente al perfezionamento della fattispecie delittuosa.
La condotta di sostituzione rappresenta il nucleo centrale del delitto, pre-
sente fin nella prima formulazione della norma, ed è anche la condotta tipica del
reo, che sostituisce appunto l’oggetto ottenuto dal reato presupposto con un
oggetto lecito, escludendo la possibilità di risalire alla sua provenienza illecita.
Esempio tipico di sostituzione è ritenuto anche il semplice deposito del denaro
su un conto corrente bancario, in quanto l’istituto bancario lo “ripulisce” in
automatico, in virtù della fungibilità del denaro, sebbene inconsapevolmente .
(45)
La condotta di trasferimento è stata invece introdotta nell’ordinamento
dalla legge di riforma del 1993, in ossequio alla Convenzione di Strasburgo, e
consiste nel trasferimento di titolarità del bene da un soggetto all’altro, da inten-
dersi indifferentemente in senso giuridico e/o in senso fisico.
Indifferentemente nel senso che, pur non volendo intenderlo anche in senso
solo fisico, il caso rientrerebbe comunque nelle altre operazioni, purché il tra-
sferimento sia idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.
Tutte le altre operazioni che recidano qualsiasi legame con l’origine illecita
dell’oggetto del reato rientrano, infine, nella condotta residuale e onnicompren-
siva indicata dall’art. 648-bis c.p. Il rischio che tale espressione sia ritenuta lesiva
del principio penalistico di determinatezza e tassatività di matrice costituzionale
deve essere contemperato con l’esigenza di estendere la punibilità a tutte le ori-
ginali condotte di riciclaggio che negli anni hanno preso forma.
(44) Cfr. L. Della Ragione, V. Maiello (a cura di), Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro
sporco, Milano, 2018.
(45) Cfr. Cass. Pen. n. 35763 del 2010.
23