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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.
Secondo alcuni, infatti, il reato iniziale si atteggia ad elemento costitutivo
della fattispecie , mentre per altri, non rientrando nel precetto penale, si tratta
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solo di un elemento descrittivo . La differenza non ha natura meramente for-
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male, in quanto nel primo caso l’organo giudicante è chiamato ad inquadrare la
condotta illecita precedente in uno specifico delitto o in una precisa contrav-
venzione che sia punita con la pena minima richiesta dall’art. 648-bis c.p., lad-
dove nel secondo caso non è richiesta la specifica individuazione del reato, ma
semplicemente la prova della sua esistenza e che si tratti di un reato rientrante
tra quelli ammessi come presupposti del disposto normativo.
Si ricorda, inoltre, a riguardo, il disposto di cui all’art. 170 c.p., secondo cui
la causa di estinzione del reato presupposto non travolge anche il reato princi-
pale, facendo quindi salvo il delitto di riciclaggio, e ancora il quinto comma
dell’art. 648-bis c. p., che fa salva la punibilità del reato di riciclaggio, anche qua-
lora l’autore del reato presupposto non sia punibile o imputabile o il reato pre-
supposto difetti di una condizione di procedibilità.
Diverso è il caso in cui il reato presupposto perda la sua natura antigiuri-
dica, a seguito di abrogazione o di illegittimità costituzionale, poiché in tal caso
anche il riciclaggio perde la sua offensività in quanto la relativa condotta non
sarebbe in grado di ostacolare l’identificazione di alcuna provenienza illecita.
Per lo stesso motivo, anche una causa di giustificazione operante per il reato
presupposto, privando quest’ultimo dell’antigiuridicità, fa venir meno anche il
reato di riciclaggio. L’antigiuridicità invece permane in caso di estinzione della
pena del reato presupposto, come in caso di condono di reati tributari , a nulla
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incidendo il momento in cui la stessa interviene, ovvero prima o dopo il perfe-
zionamento del reato di riciclaggio. In tal caso, infatti, risulta evidente che l’illi-
ceità della provenienza dell’oggetto del riciclaggio permanga inalterata, di con-
seguenza anche l’offensività della relativa condotta successiva.
Con la novella del 1990, che ha privato il delitto di riciclaggio della natura
di delitto a consumazione anticipata, richiedendo l’effettiva condotta di sostitu-
zione, trasferimento o altra operazione, e non i soli atti diretti a tali attività, si è
reso configurabile il tentativo anche per l’art. 648-bis c.p.
Il delitto, oggi quindi a consumazione istantanea, non richiede d’altronde,
per il suo perfezionarsi, che la condotta abbia effettivamente impedito la rico-
struzione del percorso fino all’origine illecita dell’oggetto, quindi fino al reato
presupposto, ma che sia stata tale da ostacolare tale indagine a ritroso.
(50) Cfr. G. Morgante, Il reato come elemento del reato, Torino, 2013.
(51) Cfr. Cass. Pen. n. 29074 del 2018.
(52) Cfr. Cass. Pen. n. 23395 del 2006.
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