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ROBERTO TARTAGLIA




             repressione penale di tali fattispecie e sulla necessità di agevolare la cooperazio-
             ne giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Si richiede agli Stati membri di fornirsi di
             strumenti di contrasto al riciclaggio più incisivi a partire dall’estensione dei reati
             presupposto, in maniera tale da aggredire i proventi di qualsiasi reato e non sol-
             tanto  quelli  derivanti  dal  traffico  di  stupefacenti  (come  previsto  dalla
             Convenzione Onu del 1988, dedicata appunto a questo tema).
                  Seguendo l’ordine cronologico, nel 1991 - in ambito europeo  - si segnala
                                                                            (4)
             la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso
             del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le
             esigenze sottese alla direttiva comunitaria erano legate alla necessità di tutelare
             il sistema comunitario dall’abuso di gruppi criminali organizzati - che potevano
             evidentemente trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla
             libera prestazione dei servizi che il nuovo spazio finanziario integrato compor-
             tava - nei confronti di enti creditizi e finanziari per riciclare i proventi di attività
             illecite.
                  Il lungo percorso dell’evoluzione della disciplina sovranazionale in materia
             di contrasto ai reati di accumulazione patrimoniale illecita continua praticamen-
             te ininterrotto fino ai nostri giorni; ma pare emblematico arrestare questo excur-
             sus al 2000, l’anno della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
             organizzata transnazionale . E ciò non soltanto in ragione della rilevanza e
                                      (5)
             ampiezza  contenutistica  del  suo  articolato,  nonché  della  universalità  reale  che
             connota la Convenzione di Palermo in ragione dell’elevatissimo numero di Stati
             aderenti.
                  Ma anche perché l’ideazione e l’elaborazione di questo strumento cruciale
             del contrasto al crimine organizzato ci riporta al punto da cui hanno tratto ori-
             gine queste sintetiche osservazioni: la già richiamata e proverbiale lungimiranza
             di Giovanni Falcone, cui si deve - questa la ragione del nuovo richiamo - anche
             uno dei primi spunti concreti nella direzione dell’elaborazione di un trattato
             internazionale sul contrasto al crimine organizzato.
                  Fu infatti durante la Prima Sessione della Commissione sulla Prevenzione
             della Criminalità e la Giustizia Penale (Commission on Crime Prevention and Criminal
             Justice)  delle  Nazioni  Unite,  svoltasi  a  Vienna  dal  21  al  30  aprile  1992,  che
             Giovanni Falcone, che guidava la delegazione italiana, propose - nel suo ultimo

             (4)   Cfr.  Cinzia  Fuggetti,  Dagli  impulsi  dell’Unione  Europea  alla  normativa  italiana  antiriciclaggio,  in
                  Costanza Bernasconi, Fausto Giunta, Riciclaggio e obblighi dei professionisti, 2011, pp. 37 ss.
             (5)   Per un’analisi completa della Convenzione e dei suoi allegati, anche con specifico riferimento
                  alla sua applicazione nel corso degli anni e al meccanismo di revisione in corso, sia consentito
                  rinviare a Andrea Mattarella, Antonio Balsamo, Roberto Tartaglia, La Convenzione di Palermo:
                  il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, 2020.

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