Page 8 - Rassegna 2023-4_Inserto
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ROBERTO TARTAGLIA
È del tutto evidente come una lunga stagione di rinnovato ed insopprimi-
bile interesse per il contrasto patrimoniale delle attività criminose si sia prepo-
tentemente aperta - e ormai sedimentata - nella più recente elaborazione anche
dottrinale e giurisprudenziale, determinata, almeno in parte, dallo speculare
interesse che il legislatore (nazionale e sovranazionale) ha rivolto agli strumenti
menzionati: ad essi si è attribuita una vitalità tutta nuova, soprattutto dal
momento in cui se ne è apprezzata l’estrema duttilità operativa, nonché la impa-
reggiabile idoneità al contrasto dei più allarmanti fenomeni criminali dell’espe-
rienza recente: si è emblematicamente affermato che il vero obiettivo delle inda-
gini patrimoniali è to hit the crime where it hurts, colpire le organizzazioni criminali
dove fa più male (Fraser).
La tendenza normativa appena richiamata ha senza dubbio rappresentato
il frutto di un compiuto riconoscimento dell’estrema utilità di orientare la
gamma delle sanzioni punitive verso misure in grado ora di sottrarre al reo ora
gli strumenti stessi del suo agire delinquenziale (si pensi alla confisca dei cosid-
detti instrumenta delicti), ora di neutralizzare le più importanti ragioni sottese alla
scelta criminosa (donde lo sviluppo degli strumenti di indagine e di ablazione
concernenti la composita categoria dei proventi illeciti), e ciò all’insegna di un
interessante ed efficace slogan politico-criminale secondo il quale il reato non paga.
A fondamento di tali orizzonti non può non intravedersi una sensibile
rivalutazione del cosiddetto economic approach nella strategia di lotta al crimine,
approccio basato essenzialmente su una precisa e razionale comparazione tra
costi e benefici nella genesi del comportamento delittuoso.
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Sostanzialmente per le stesse ragioni, il contrasto alle attività di investi-
mento patrimoniale delle organizzazioni criminali è divenuto anche perno indi-
scutibile dell’ampliamento del raggio della armonizzazione sovranazionale e
della cooperazione penale internazionale.
Nel tentativo di operare un rapido e schematico excursus dell’evoluzione di
questo percorso di sensibilizzazione sovranazionale, può probabilmente indivi-
duarsi un importante punto di partenza nella decisione di istituire un organismo
a cui attribuire funzioni di coordinamento, controllo e supervisione in materia
di operazioni finanziarie internazionali e transfrontaliere: si fa riferimento
all’istituzione, nel 1974, del Comitato di Basilea per le regolamentazioni banca-
rie e le pratiche di vigilanza, istituito al fine di migliorare lo scambio di infor-
mazioni sulle pratiche di vigilanza tra gli Stati e sviluppare la cooperazione tra
le autorità di vigilanza, creando appositi meccanismi preventivi per i casi di crisi
bancarie con riflessi internazionali.
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