Page 8 - Rassegna 2023-4_Inserto
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ROBERTO TARTAGLIA




                  È del tutto evidente come una lunga stagione di rinnovato ed insopprimi-
             bile interesse per il contrasto patrimoniale delle attività criminose si sia prepo-
             tentemente aperta - e ormai sedimentata - nella più recente elaborazione anche
             dottrinale  e  giurisprudenziale,  determinata,  almeno  in  parte,  dallo  speculare
             interesse che il legislatore (nazionale e sovranazionale) ha rivolto agli strumenti
             menzionati:  ad  essi  si  è  attribuita  una  vitalità  tutta  nuova,  soprattutto  dal
             momento in cui se ne è apprezzata l’estrema duttilità operativa, nonché la impa-
             reggiabile idoneità al contrasto dei più allarmanti fenomeni criminali dell’espe-
             rienza recente: si è emblematicamente affermato che il vero obiettivo delle inda-
             gini patrimoniali è to hit the crime where it hurts, colpire le organizzazioni criminali
             dove fa più male (Fraser).
                  La tendenza normativa appena richiamata ha senza dubbio rappresentato
             il  frutto  di  un  compiuto  riconoscimento  dell’estrema  utilità  di  orientare  la
             gamma delle sanzioni punitive verso misure in grado ora di sottrarre al reo ora
             gli strumenti stessi del suo agire delinquenziale (si pensi alla confisca dei cosid-
             detti instrumenta delicti), ora di neutralizzare le più importanti ragioni sottese alla
             scelta criminosa (donde lo sviluppo degli strumenti di indagine e di ablazione
             concernenti la composita categoria dei proventi illeciti), e ciò all’insegna di un
             interessante ed efficace slogan politico-criminale secondo il quale il reato non paga.
                  A fondamento di tali orizzonti non può non intravedersi una sensibile
             rivalutazione del cosiddetto economic approach nella strategia di lotta al crimine,
             approccio basato essenzialmente su una precisa e razionale comparazione tra
             costi e benefici nella genesi del comportamento delittuoso.
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                  Sostanzialmente per le stesse ragioni, il contrasto alle attività di investi-
             mento patrimoniale delle organizzazioni criminali è divenuto anche perno indi-
             scutibile  dell’ampliamento  del  raggio  della  armonizzazione  sovranazionale  e
             della cooperazione penale internazionale.
                  Nel tentativo di operare un rapido e schematico excursus dell’evoluzione di
             questo percorso di sensibilizzazione sovranazionale, può probabilmente indivi-
             duarsi un importante punto di partenza nella decisione di istituire un organismo
             a cui attribuire funzioni di coordinamento, controllo e supervisione in materia
             di  operazioni  finanziarie  internazionali  e  transfrontaliere:  si  fa  riferimento
             all’istituzione, nel 1974, del Comitato di Basilea per le regolamentazioni banca-
             rie e le pratiche di vigilanza, istituito al fine di migliorare lo scambio di infor-
             mazioni sulle pratiche di vigilanza tra gli Stati e sviluppare la cooperazione tra
             le autorità di vigilanza, creando appositi meccanismi preventivi per i casi di crisi
             bancarie con riflessi internazionali.

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