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DOTTRINA




             ricorso  giurisdizionale  effettivo  e  che  tale  effettività,  alla  luce  degli  artt.  6
             CEDU e 47 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, esiga che
             il giudice nazionale sia «pienamente competente ad esaminare la causa con rife-
             rimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto», con, in
             particolare,  «possibilità  di  esaminare  le  prove  e  di  accertare  su  tale  base  la
             responsabilità dell’interessato nonché l’adeguatezza della pena» .
                                                                         (34)


             3.  Nuovi contributi delle Corti europee sulla full jurisdiction
                  Tali impostazioni a livello UE e CEDU trovano oggi importanti conferme
             e, si direbbe, sviluppi, in alcune recenti sentenze, di cui dirò brevemente.
                  Partiamo dalla Corte di giustizia.
                  In una pronuncia del 2023 sempre in punto di reciproco riconoscimento
             tra gli stati membri delle sanzioni pecuniarie , si legge di nuovo (come nel
                                                         (35)
             2013), la netta affermazione per cui «perché sia possibile il riconoscimento di
             una sanzione amministrativa pecuniaria ai fini dell’esecuzione forzata in un
             altro ordinamento UE ai sensi della decisione quadro 2005/214, occorre che,
             quanto alla «portata e la natura del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria
             che può essere adita, quest’ultima deve essere pienamente competente ad esa-
             minare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle cir-
             costanze di fatto e deve avere in particolare la possibilità di esaminare le prove
             e di accertare su tale base la responsabilità dell’interessato nonché l’adeguatez-
             za della pena».
                  È così confermato che l’art. 47 della Carta di Nizza (ispirato com’è dal-
             l’art. 6 CEDU) pretende la full jurisdiction come parametro sì esigente, ma anche
             minimo, dell’effettività della tutela giurisdizionale.
                  Tuttavia, un’altra sentenza del 2023 dei giudici dell’Unione  appare ancor
                                                                         (36)
             più importante e, si direbbe, dirimente.
                  Nell’occuparsi  di  una  sanzione  amministrativa  di  carattere  reale  inflitta
             dalla Romania in materia di depositi fiscali (ossia di una sospensione dell’auto-
             rizzazione necessaria per l’esercizio di un deposito fiscale, ai sensi della direttiva
             2008/118, a causa di indizi della commissione di reati in violazione del regime
             dei prodotti soggetti ad accisa), la Corte non ha dubbi che condizione di legit-
             timità della stessa sia e non possa che essere, ai sensi dei principi della Carta di


             (34)  Così, nell’interpretare la decisione quadro 2005/214/GAI, Corte eur. giust., Grande Sezione,
                  14 novembre 2013, causa C-60/12, Marián Baláž, punto 47.
             (35)  Corte eur. giust., sez. VIII, 7 aprile 2022, causa C-150/21, D.B.
             (36)  Corte eur. giust., sez. IV, 23 marzo 2023, causa C-412/21, Dual Prod SRL.

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