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DOTTRINA




                  Del resto, con una sentenza poco discussa in Italia ma ormai fondamen-
             tale per capire gli attuali orientamenti CEDU in punto di full jurisdiction, nel 2018
             la Grand Chamber si è espressa con nettezza, nel caso Ramos Nunes . Ivi, ha
                                                                               (37)
             escluso (peraltro in materia civile, cioè con riguardo ad una sanzione disciplina-
             re inflitta ad un magistrato da parte dell’organo di autogoverno portoghese e
             quindi con argomenti applicabili a fortiori alla materia penale ove, come si è
             detto, la full jurisdiction è intesa con più rigore) che una Corte capace di annullare
             la sanzione solo per errori procedurali e errori di valutazione manifesti senza
             capacità (o comunque volontà) di sostituire la propria valutazione a quella del-
             l’organo di autogoverno eserciti una full jurisdiction e quindi possa rimediare ex
             post  ai  limiti  del  procedimento  sanzionatorio:  «The  Court  observes  that  the
             Judicial Division of the Supreme Court was prevented by its own case-law (see,
             in particular, paragraphs 29 and 81 above) from substituting its assessment for
             that of the disciplinary body. Nevertheless, it was empowered to set aside a
             decision wholly or in part in the event of a “gross, manifest error”, and in par-
             ticular if it was established that the substantive law or procedural requirements
             of fairness had not been complied with in the proceedings leading to the adop-
             tion of the decision. Thus, it could refer the case back to the CSM for the latter
             to give a fresh ruling in conformity with any instructions issued by the Judicial
             Division  regarding  possible  irregularities  (see,  conversely,  Oleksandr  Volkov,
             cited above, §§125-26, and Kingsley, cited above, §32)».
                  Non basta, insomma, un sindacato di legittimità, diremmo in Italia sull’ec-
             cesso di potere. Occorre un sindacato sostitutivo, in cui al giudice sia dato di (si
             noti la chiara scelta terminologica) «substituting its assessment for that of the
             disciplinary body».
                  Che  il  sindacato  di  full  jurisdiction  richiesto  dalla  Corte  EDU  al  giudice
             amministrativo italiano sia (peraltro non solo in materia penale, ma anche di
             determinazione  di  diritti  civili,  ossia  di  provvedimenti  amministrativi  che,  a
             modo di sentenze civili, accertino e costituiscano imperativamente diritti civili)
             quello forte e sostitutivo di cui agli ultimi due casi citati è, come anticipato, da
             ultimo certificato dagli stessi giudici di Strasburgo, nel caso Germano del giugno
             2023 : ivi, in relazione al sindacato su un provvedimento amministrativo di
                 (38)
             polizia, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il
             canone di full jurisdiction quale definito nel caso Ramos Nunes: «The Consiglio di
             Stato did not carry out an independent review of whether the measure had a

             (37)  Corte eur. dir. uomo, Grand Chamber, 6 novembre 2018, casi nn. 55391/13, 57728/13 and
                  74041/13, Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal.
             (38)  Corte eur. dir. uomo, sez. I, 22 giugno 2023, caso n. 10794/12, Giuliano Germano v. Italy.

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