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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                                     E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION




                    Già nel 2013, i giudici dell’Unione europea sono giunti a precisare - ed è
               questa l’affermazione più impegnativa e allo stesso tempo rilevante - che, nel
               controllo giurisdizionale sulle sanzioni antitrust, nessun ostacolo alla pienezza
               del  sindacato  può  discendere  dal  «potere  discrezionale  di  cui  dispone  la
               Commissione, in forza del ruolo assegnatole, in materia di politica della concor-
               renza, dai Trattati UE e FUE […]» . La Corte mostra così di intendere reces-
                                                 (31)
               siva  ogni  barriera  al  sindacato  discendente  dalla  discrezionalità  ove  anche,
               quest’ultima, intesa come potere fondato sull’assegnazione legale di un ruolo
               istituzionale di cura (e persino di definizione) di un dato interesse pubblico
               (parlare di politica della concorrenza significa evidentemente alludere ad una
               discrezionalità particolarmente ampia).
                    Concetti, questi ultimi, ribaditi nel 2017: «il giudice non può basarsi sul
               potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la
               scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri
               indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi,
               al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in dirit-
               to».  In  sostanza,  la  competenza  di  merito  sulle  sanzioni  antitrust  della
               Commissione «autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della
               sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conse-
               guenza, a eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta» .
                                                                                      (32)
                    Sembrano  in  tal  modo  trovare  accoglimento  le  lucide  osservazioni
               dell’Avvocato generale Yves Bot secondo cui il sindacato sulle sanzioni ammini-
               strative della Commissione dovrebbe essere modellato su quello di «un giudice
               d’appello che esamina il fascicolo e se ne riappropria ex novo, come richiesto dal-
               l’art. 6 della CEDU» .
                                   (33)
                    D’altra parte, il modello della full jurisdiction sta ormai acquisendo, nell’in-
               tero ambito del diritto dell’Unione, il ruolo di canone minimo necessario del-
               l’effettività della tutela giurisdizionale in materia sanzionatoria amministrativa.
               Come tale vincolante anche rispetto alle sanzioni nazionali.
                    Così, nel 2013, la Grande Sezione della Corte di giustizia, nel pronunciarsi
               in tema di reciproco riconoscimento tra gli stati membri delle sanzioni ammi-
               nistrative pecuniarie (nella specie, per violazione del codice della strada), ha rite-
               nuto che tale riconoscimento vada subordinato alla messa a disposizione di un
               (31)  Corte  eur.  giust.,  sez.  III,  11  settembre  2014,  in  causa  C-382/12,  MasterCard  e  altri  c.
                    Commissione, punto 156.
               (32)  Corte  eur.  giust.,  sez.  I,  27  aprile  2017  in  causa  C-469/15  P,  FSL  Holdings  e  a.  c.
                    Commissione europea, punti 73-74.
               (33)  Conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 21 giugno 2012, causa C-89/11 P, E.ON
                    Energie AG c. Commissione europea, punto 118.

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