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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
Già nel 2013, i giudici dell’Unione europea sono giunti a precisare - ed è
questa l’affermazione più impegnativa e allo stesso tempo rilevante - che, nel
controllo giurisdizionale sulle sanzioni antitrust, nessun ostacolo alla pienezza
del sindacato può discendere dal «potere discrezionale di cui dispone la
Commissione, in forza del ruolo assegnatole, in materia di politica della concor-
renza, dai Trattati UE e FUE […]» . La Corte mostra così di intendere reces-
(31)
siva ogni barriera al sindacato discendente dalla discrezionalità ove anche,
quest’ultima, intesa come potere fondato sull’assegnazione legale di un ruolo
istituzionale di cura (e persino di definizione) di un dato interesse pubblico
(parlare di politica della concorrenza significa evidentemente alludere ad una
discrezionalità particolarmente ampia).
Concetti, questi ultimi, ribaditi nel 2017: «il giudice non può basarsi sul
potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la
scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri
indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi,
al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in dirit-
to». In sostanza, la competenza di merito sulle sanzioni antitrust della
Commissione «autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della
sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conse-
guenza, a eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta» .
(32)
Sembrano in tal modo trovare accoglimento le lucide osservazioni
dell’Avvocato generale Yves Bot secondo cui il sindacato sulle sanzioni ammini-
strative della Commissione dovrebbe essere modellato su quello di «un giudice
d’appello che esamina il fascicolo e se ne riappropria ex novo, come richiesto dal-
l’art. 6 della CEDU» .
(33)
D’altra parte, il modello della full jurisdiction sta ormai acquisendo, nell’in-
tero ambito del diritto dell’Unione, il ruolo di canone minimo necessario del-
l’effettività della tutela giurisdizionale in materia sanzionatoria amministrativa.
Come tale vincolante anche rispetto alle sanzioni nazionali.
Così, nel 2013, la Grande Sezione della Corte di giustizia, nel pronunciarsi
in tema di reciproco riconoscimento tra gli stati membri delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie (nella specie, per violazione del codice della strada), ha rite-
nuto che tale riconoscimento vada subordinato alla messa a disposizione di un
(31) Corte eur. giust., sez. III, 11 settembre 2014, in causa C-382/12, MasterCard e altri c.
Commissione, punto 156.
(32) Corte eur. giust., sez. I, 27 aprile 2017 in causa C-469/15 P, FSL Holdings e a. c.
Commissione europea, punti 73-74.
(33) Conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 21 giugno 2012, causa C-89/11 P, E.ON
Energie AG c. Commissione europea, punto 118.
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