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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                                     E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION




               Nizza che riflettono le garanzie CEDU, il diritto alla full jurisdiction, come inteso
               dalla Corte EDU e dalla coerente giurisprudenza UE in tema di sindacato sulle
               sanzioni antitrust. Tale sospensione, infatti, per quanto con finalità anche pre-
               ventive, reagisce ad un preteso illecito ed è quindi pena ai sensi CEDU e della
               Carta di Nizza: «Per quanto concerne, poi, il criterio relativo alla natura stessa
               dell’infrazione, esso implica di verificare se la misura contemplata persegua, in
               particolare, una finalità repressiva, senza che la mera circostanza che essa per-
               segua anche una finalità preventiva sia idonea a privarla della sua qualificazione
               di sanzione penale».
                    Si richiede dunque, ex art. 47 della Carta di Nizza, un sindacato esteso al
               merito. E ciò sull’an, come su ogni altro profilo, del preteso illecito e della san-
               zione: «Inoltre, l’articolo 47 della Carta richiede che ogni destinatario di una
               sanzione amministrativa di natura penale disponga di un mezzo di ricorso che
               gli consenta di far controllare tale sanzione da un organo giurisdizionale dotato
               di  una  competenza  estesa  al  merito  (sentenza  del  18  luglio  2013,  Schindler
               Holding e a./Commissione, C 501/11 P, EU:C:2013:522, punti da 32 a 35)».
                    Insomma, l’insegnamento per cui «Quanto al controllo di legittimità, …il
               giudice dell’Unione …non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone
               la Commissione - né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in consi-
               derazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti del 1998
               né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi - al fine di rinunciare a un
               controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto…», vale (come è logico
               che sia, visto che discende dall’art. 47 della Carta di Nizza) anche per le sanzioni
               nazionali, in materie di interesse UE.
                    Peraltro, la necessità di un sindacato di merito su ogni profilo della pretesa
               sanzionatoria emerge anche di nuovo nella giurisprudenza CEDU. E ciò pro-
               prio con riguardo all’Italia e al contenzioso amministrativo. In particolare, l’ina-
               deguatezza  di  visioni  deferenti  del  sindacato  giurisdizionale  amministrativo
               trova importanti conferme.
                    Nella già citata pronuncia Edizioni Del Roma del 2020, si è negata una vio-
               lazione dell’art. 6 CEDU rispetto ad una sanzione AGCOM in quanto, pur
               essendo il procedimento amministrativo non in linea con l’art. 6 CEDU tra l’al-
               tro perché carente sul piano dell’attuazione del diritto al contraddittorio, tutta-
               via, in concreto, «I giudici amministrativi hanno potuto verificare se, con riguar-
               do alle circostanze particolari della causa, l’AGCOM avesse fatto un uso appro-
               priato dei suoi poteri, e hanno potuto esaminare la fondatezza e la proporzio-
               nalità delle scelte dell’AGCOM». Quindi, quel che si richiede è un controllo
               pieno, si noti, sulla fondatezza nell’an (e non solo nel quantum) della sanzione.


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