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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
Nizza che riflettono le garanzie CEDU, il diritto alla full jurisdiction, come inteso
dalla Corte EDU e dalla coerente giurisprudenza UE in tema di sindacato sulle
sanzioni antitrust. Tale sospensione, infatti, per quanto con finalità anche pre-
ventive, reagisce ad un preteso illecito ed è quindi pena ai sensi CEDU e della
Carta di Nizza: «Per quanto concerne, poi, il criterio relativo alla natura stessa
dell’infrazione, esso implica di verificare se la misura contemplata persegua, in
particolare, una finalità repressiva, senza che la mera circostanza che essa per-
segua anche una finalità preventiva sia idonea a privarla della sua qualificazione
di sanzione penale».
Si richiede dunque, ex art. 47 della Carta di Nizza, un sindacato esteso al
merito. E ciò sull’an, come su ogni altro profilo, del preteso illecito e della san-
zione: «Inoltre, l’articolo 47 della Carta richiede che ogni destinatario di una
sanzione amministrativa di natura penale disponga di un mezzo di ricorso che
gli consenta di far controllare tale sanzione da un organo giurisdizionale dotato
di una competenza estesa al merito (sentenza del 18 luglio 2013, Schindler
Holding e a./Commissione, C 501/11 P, EU:C:2013:522, punti da 32 a 35)».
Insomma, l’insegnamento per cui «Quanto al controllo di legittimità, …il
giudice dell’Unione …non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone
la Commissione - né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in consi-
derazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti del 1998
né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi - al fine di rinunciare a un
controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto…», vale (come è logico
che sia, visto che discende dall’art. 47 della Carta di Nizza) anche per le sanzioni
nazionali, in materie di interesse UE.
Peraltro, la necessità di un sindacato di merito su ogni profilo della pretesa
sanzionatoria emerge anche di nuovo nella giurisprudenza CEDU. E ciò pro-
prio con riguardo all’Italia e al contenzioso amministrativo. In particolare, l’ina-
deguatezza di visioni deferenti del sindacato giurisdizionale amministrativo
trova importanti conferme.
Nella già citata pronuncia Edizioni Del Roma del 2020, si è negata una vio-
lazione dell’art. 6 CEDU rispetto ad una sanzione AGCOM in quanto, pur
essendo il procedimento amministrativo non in linea con l’art. 6 CEDU tra l’al-
tro perché carente sul piano dell’attuazione del diritto al contraddittorio, tutta-
via, in concreto, «I giudici amministrativi hanno potuto verificare se, con riguar-
do alle circostanze particolari della causa, l’AGCOM avesse fatto un uso appro-
priato dei suoi poteri, e hanno potuto esaminare la fondatezza e la proporzio-
nalità delle scelte dell’AGCOM». Quindi, quel che si richiede è un controllo
pieno, si noti, sulla fondatezza nell’an (e non solo nel quantum) della sanzione.
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