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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
La Corte europea di giustizia (ad interpretazione dell’art. 47 della Carta di
Nizza) e la Corte EDU (ad interpretazione dell’art. 6 CEDU, ma anche del dirit-
to ad una tutela giurisdizionale effettiva implicito in ogni diritto convenzionale),
specie negli ultimi anni, ci hanno ribadito la necessità di un sindacato (espres-
samente definito come) di merito sulle sanzioni amministrative e ci hanno spie-
gato che il potere discrezionale non può essere visto come un limite al sindaca-
to giurisdizionale.
Tali pronunce andrebbero, credo, prese sul serio.
Il rischio, altrimenti, è non solo che il sistema sanzionatorio amministrati-
vo italiano sia considerato incompatibile con il diritto UE (fino alla non ricono-
scibilità, in altri ordinamenti europei, della sanzione italiana), ma altresì che
(anche al di là della materia sanzionatoria) il sistema di sindacato giurisdizionale
sugli atti dell’Esecutivo offerto dall’Italia sia considerato inadeguato ad adem-
piere gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese con l’adesione alla
CEDU, con violazione, quindi, dell’art. 117, comma 1, Cost.
Del resto, la materia penale è tradizionalmente, in pressoché tutti gli ordi-
namenti europei, di normale spettanza del potere giudiziale. Una piena compe-
tenza sostitutoria - detto altrimenti, una continuità nella funzione sanzionatoria
tra Amministrazione e Giudice - dovrebbe quindi apparire (quantomeno) più
naturale ed accettabile proprio con riguardo alle sanzioni amministrative: come
ipotizzare infatti un’invasione della sfera dell’Esecutivo da parte del potere giu-
diziario, quando in realtà la potestà penale è connaturata a quest’ultimo, e la
depenalizzazione è stata una comprensibile scelta di deflazione degli uffici giu-
diziali, ma certo non un portato de (ma semmai una deroga a) principi tradizio-
nali dell’ordinamento ?
(42)
In questo senso, la scelta dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., di devolvere
in giurisdizione di merito il contenzioso sulle sanzioni amministrative pecunia-
rie (nonché la pienezza di tutela almeno sulla carta offerta dall’AGO in sede di
sindacato sulle sanzioni amministrative pecuniarie) appare felice e da attuare
compiutamente.
Occorre cioè rinunciare alla tesi - peraltro priva di ogni supporto legislati-
vo - per cui il sindacato giurisdizionale amministrativo di merito potrebbe
riguardare solo il quantum, e non anche l’an, della sanzione.
(42) Sul tema della separazione dei poteri e della sua tensione con il canone della full jurisdic-
tion, rinvio, per più estese argomentazione anche di carattere sistematico, a M. Allena, F.
Goisis, ‘Full Jurisdiction’ Under Article 6 ECHR: Hans Kelsen v. the Principle of Separation of
Powers’, in Eur. Publ. Law, 2020, vol. 26, no. 2, 288 ss. e F. Goisis, La full jurisdiction sulle
sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri, in Dir.
amm., 2018, 1 ss.
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