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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                                     E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION




                    La Corte europea di giustizia (ad interpretazione dell’art. 47 della Carta di
               Nizza) e la Corte EDU (ad interpretazione dell’art. 6 CEDU, ma anche del dirit-
               to ad una tutela giurisdizionale effettiva implicito in ogni diritto convenzionale),
               specie negli ultimi anni, ci hanno ribadito la necessità di un sindacato (espres-
               samente definito come) di merito sulle sanzioni amministrative e ci hanno spie-
               gato che il potere discrezionale non può essere visto come un limite al sindaca-
               to giurisdizionale.
                    Tali pronunce andrebbero, credo, prese sul serio.
                    Il rischio, altrimenti, è non solo che il sistema sanzionatorio amministrati-
               vo italiano sia considerato incompatibile con il diritto UE (fino alla non ricono-
               scibilità,  in  altri  ordinamenti  europei,  della  sanzione  italiana),  ma  altresì  che
               (anche al di là della materia sanzionatoria) il sistema di sindacato giurisdizionale
               sugli atti dell’Esecutivo offerto dall’Italia sia considerato inadeguato ad adem-
               piere  gli  obblighi  internazionali  assunti  dal  nostro  Paese  con  l’adesione  alla
               CEDU, con violazione, quindi, dell’art. 117, comma 1, Cost.
                    Del resto, la materia penale è tradizionalmente, in pressoché tutti gli ordi-
               namenti europei, di normale spettanza del potere giudiziale. Una piena compe-
               tenza sostitutoria - detto altrimenti, una continuità nella funzione sanzionatoria
               tra Amministrazione e Giudice - dovrebbe quindi apparire (quantomeno) più
               naturale ed accettabile proprio con riguardo alle sanzioni amministrative: come
               ipotizzare infatti un’invasione della sfera dell’Esecutivo da parte del potere giu-
               diziario, quando in realtà la potestà penale è connaturata a quest’ultimo, e la
               depenalizzazione è stata una comprensibile scelta di deflazione degli uffici giu-
               diziali, ma certo non un portato de (ma semmai una deroga a) principi tradizio-
               nali dell’ordinamento ?
                                    (42)
                    In questo senso, la scelta dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., di devolvere
               in giurisdizione di merito il contenzioso sulle sanzioni amministrative pecunia-
               rie (nonché la pienezza di tutela almeno sulla carta offerta dall’AGO in sede di
               sindacato sulle sanzioni amministrative pecuniarie) appare felice e da attuare
               compiutamente.
                    Occorre cioè rinunciare alla tesi - peraltro priva di ogni supporto legislati-
               vo  -  per  cui  il  sindacato  giurisdizionale  amministrativo  di  merito  potrebbe
               riguardare solo il quantum, e non anche l’an, della sanzione.

               (42)  Sul tema della separazione dei poteri e della sua tensione con il canone della full jurisdic-
                    tion, rinvio, per più estese argomentazione anche di carattere sistematico, a M. Allena, F.
                    Goisis, ‘Full Jurisdiction’ Under Article 6 ECHR: Hans Kelsen v. the Principle of  Separation of
                    Powers’, in Eur. Publ. Law, 2020, vol. 26, no. 2, 288 ss. e F. Goisis, La full jurisdiction sulle
                    sanzioni  amministrative:  continuità  della  funzione  sanzionatoria  v.  separazione  dei  poteri,  in  Dir.
                    amm., 2018, 1 ss.

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