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DUE “DIRITTI” APPLICABILI PER UN SOLO INDIVIDUO




                    A tale definizione normativa, fa da corollario l’art. 263 c.p.m.p. secondo il
               quale all’Autorità Giudiziaria Militare è riconosciuta la giurisdizione, in sintonia
               con l’art. 103, comma 3, Cost., sui reati militari commessi dalle persone alle
               quali è applicabile la legge penale militare.
                    Con la riforma avvenuta con la legge 167/56 si è dato ampio spazio all’ap-
               plicazione del principio di legalità in senso stretto affidando, in modo esclusivo,
               alla volontà del legislatore la definizione di reato militare: secondo una parte
               della dottrina più recente , quindi, si è abbandonato ogni criterio sostanzialistico
                                       (3)
               per abbracciare il più solido criterio formale. Dunque, non la qualifica soggettiva
               dell’autore del reato - da una parte militari possono commettere reati comuni e
               d’altra parte estranei alle forze armate possono commettere reati militari - non il
               tipo di pena prevista, né il solo interesse tutelato dalla norma.
                    L’art. 1 c.p.m.p. 10, con l’obiettivo di chiarire i limiti soggettivi del diritto
               penale militare, individua due diverse categorie di destinatari della legge penale
               militare: i militari in servizio alle armi ed i soggetti considerati tali. Con riferi-
               mento alla prima categoria di destinatari, occorre notare che è necessario che il
               soggetto sia qualificato come militare dalla legge ed eserciti in concreto la qua-
               lità di militare: militare, dunque, è colui che oltre ad essere titolare dello status
               militis deve aver agito nella sua qualità di militare.
                    Il bene protetto dalle norme penali militari, quindi, ruota intorno allo status
               militis e, in generale, alla disciplina militare: la disciplina militare é il complesso
               di norme di comportamento e di valore che regolano lo status militare e quindi
               i rapporti tra militari, con particolare riguardo al principio della subordinazione
               gerarchica. Il vulnus all’osservanza dei doveri propri dell’appartenente alle Forze
               Armate determina l’area penalmente rilevante nell’ambito della giustizia militare.
                    La definizione giuridica viene fornita dall’art. 1346 del d.lgs. 15 marzo
               2010, n. 66 (cosiddetto Codice dell’ordinamento militare), secondo cui «la disci-
               plina del militare è l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di
               militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze
               che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto
               costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. Per il conseguimento
               e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del
               superiore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità.
               Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordina-
               zione e il dovere dell’obbedienza. Il militare osserva con senso di responsabilità
               e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti
               gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo».
               (3)   Massimo Nicolosi, Reato militare, Wolters Kluwer, 1996.

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