Page 92 - Rassegna 2023-3
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DOTTRINA




                  Ciò che, in sostanza, qualifica la legge penale militare è l’interesse protetto:
             la disciplina e l’ordine militare. A questo punto, è necessario precisare che sep-
             pur tutte le norme incriminatrici militari proteggono interessi tipici del servizio,
             della disciplina o dell’Amministrazione militare, sono numerose le ipotesi di
             compromissione di beni giuridici protetti anche da reati comuni.
                  Queste ultime ipotesi, invero, cosiddetti reati obiettivamente militari - i cui
             elementi costitutivi sono previsti, in tutto o in parte, come reato dalla legge
             penale comune o perché offendono un interesse prevalentemente militare o
             perché solo estrinsecamente collegati con l’area degli interessi militari - rappre-
             sentano il nucleo maggiormente problematico.
                  I  reati  obiettivamente  militari  si  differenziano  da  quelli  esclusivamente
             militari: ai sensi del comma 2 dell’art. 37 c.p.m.p., è esclusivamente militare se
             “nei suoi elementi materiali costitutivi, non è in tutto o in parte preveduto come
             reato dalla legge penale comune”.
                  Mentre nel caso dei reati esclusivamente militari il fatto è sussumibile in
             modo esclusivo nell’alveo della norma militare, nel primo caso vi è contiguità
             dettata da un interesse che ad ampio raggio involge non solo la sfera della disci-
             plina militare e, quindi, dello status militare, bensì gli interessi comunemente
             protetti dalla legge penale comune: Stato, Pubblica Amministrazione, persona,
             patrimonio. Ed è proprio questa contiguità - talvolta sfociante nella cosiddetta
             “specialità bilaterale” - che genera problemi ermeneutici di non poco rilievo se
             si considera che un fatto punito come reato militare può violare al contempo
             anche una norma penale comune astratta con conseguenze in punto di riparto
             di giurisdizione.
                  Il lavoro della giurisprudenza di legittimità è stato incentrato, proprio sulla
             scia della cosiddetta “ordinarizzazione” della giustizia militare, sull’obiettivo di
             evitare zone franche o forme attenuate o aggravate per reati commessi da mili-
             tari con elementi condivisi dalle speculari fattispecie penali comuni.


             3.  Ipotesi applicative e principio dell’assorbimento: verso una “ordina-
               rizzazione” della giustizia militare
                  La normativa introdotta in materia di insubordinazione e di abuso di auto-
             rità dalla legge 689/1985 ha dimostrato come la specializzazione “forte” del
             diritto penale militare non possa ex se escludere - aprioristicamente - forme di
             concorso formale con i reati comuni vicini: il solo interesse militare non può e
             non deve assorbire in modo totalizzante tutti gli interessi eventualmente lesi da
             una condotta di abuso o, comunque, maltrattante.


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