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DUE “DIRITTI” APPLICABILI PER UN SOLO INDIVIDUO
Il largo uso di questi criteri, soprattutto in passato, ha dato ampio spazio
a storture del sistema anche in ambito di giustizia militare, come ampiamente
argomentato.
Autorevole dottrina ha, infatti, ribadito che: “Il meccanismo dell’assor-
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bimento - in virtù del principio di specialità (reso probabilmente, ancor più coe-
rente dal punto di vista giuridico, dalle caratteristiche di specialità dell’ordina-
mento militare, come detto) … non sempre ciò risulta avere effetti di garanzia
nei confronti dell’individuo” .
(10)
(9) Angela Procaccino, I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato, Wolters Kluwer,
luglio 2022.
(10) Cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI, 1° aprile 1997, n. 6628, in C.E.D. Cass., n. 209334, che ha
annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato per intervenuta amnistia, in virtù della specialità del reato militare di
violata consegna aggravata ex artt. 120, comma 2, e 47, n. 2, c.p.m.p., rispetto a quello di
abuso di ufficio di cui all’art. 323, comma 1, c.p. In quella occasione la Suprema Corte, in
riferimento all’imputato, nei cui confronti era stato iniziato un procedimento penale per il
reato di abuso di ufficio, e aveva in precedenza riportato condanna del tribunale militare per
il reato militare di violata consegna aggravata, concernente lo stesso fatto, aveva ritenuto
assorbito il reato di abuso d’ufficio in quello militare e, in applicazione del principio del ne
bis in idem, annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta amnistia.
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