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DUE “DIRITTI” APPLICABILI PER UN SOLO INDIVIDUO




                    Il largo uso di questi criteri, soprattutto in passato, ha dato ampio spazio
               a storture del sistema anche in ambito di giustizia militare, come ampiamente
               argomentato.
                    Autorevole dottrina  ha, infatti, ribadito che: “Il meccanismo dell’assor-
                                        (9)
               bimento - in virtù del principio di specialità (reso probabilmente, ancor più coe-
               rente dal punto di vista giuridico, dalle caratteristiche di specialità dell’ordina-
               mento militare, come detto) … non sempre ciò risulta avere effetti di garanzia
               nei confronti dell’individuo” .
                                           (10)


































               (9)   Angela Procaccino, I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato, Wolters Kluwer,
                    luglio 2022.
               (10)  Cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI, 1° aprile 1997, n. 6628, in C.E.D. Cass., n. 209334, che ha
                    annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato non doversi procedere nei
                    confronti dell’imputato per intervenuta amnistia, in virtù della specialità del reato militare di
                    violata consegna aggravata ex artt. 120, comma 2, e 47, n. 2, c.p.m.p., rispetto a quello di
                    abuso di ufficio di cui all’art. 323, comma 1, c.p. In quella occasione la Suprema Corte, in
                    riferimento all’imputato, nei cui confronti era stato iniziato un procedimento penale per il
                    reato di abuso di ufficio, e aveva in precedenza riportato condanna del tribunale militare per
                    il reato militare di violata consegna aggravata, concernente lo stesso fatto, aveva ritenuto
                    assorbito il reato di abuso d’ufficio in quello militare e, in applicazione del principio del ne
                    bis in idem, annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato non doversi
                    procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta amnistia.

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