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IL CONFLITTO D’INTERESSE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO




                    Dopo la legge 190/2012, il legislatore è intervenuto con diverse leggi in
               materia di conflitto d’interesse ma senza adottare una norma specifica che pre-
               veda gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi in cui questa situazione si mani-
               festa, il che rende il conflitto di interessi un concetto “astratto” e come tale dif-
               ficile da definire.
                    Diverse  leggi  hanno  previsto  il  conflitto  d’interesse  in  ambiti  settoriali
               quali il d.lg. n. 267 del 2000 (TUEL), che contiene norme inerenti il conflitto di
               interessi degli amministratori degli enti locali; il d.lg. n. 175 del 2016 che, tra i
               vari aspetti, disciplina anche il conflitto di interessi degli organi amministrativi
               e di controllo delle società pubbliche.
                    Le prime disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto
               di interessi sono: l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove
               norme sul procedimento amministrativo”), gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del
               Presidente  della  Repubblica  del  16  aprile  2013,  n.  62  (Regolamento  recante
               codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e l’articolo 54 del decreto
               legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene la più completa descrizione di
               ipotesi di conflitto d’interesse.
                    L’art. 6-bis della legge 241/90 prevede un generale obbligo di astensione
               del  dipendente  pubblico,  nell’ambito  del  procedimento  amministrativo,  essa
               rappresenta la prima norma che disciplina il conflitto d’interesse in un’accezio-
               ne generale, che può essere considerata a tutti gli effetti come un punto di rife-
               rimento del sistema di prevenzione dei conflitti di interessi.
                    In assenza di una definizione normativa, la giurisprudenza amministrativa ,
                                                                                         (2)
               è intervenuta specificando che costituisce conflitto d’interesse la situazione in
               cui un funzionario, legato da un rapporto di servizio con la pubblica ammini-
               strazione, potrebbe non adottare (conflitto d’interesse potenziale)  o non adot-
                                                                              (3)
               ta (conflitto d’interesse reale)  decisioni imparziali e funzionali al perseguimen-
                                           (4)
               to dell’interesse pubblico alla cui cura è preposto, in quanto è portatore d’inte-
               ressi privati che tendono ad interferire con l’interesse primario del persegui-
               mento dell’interesse pubblico
                    L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubbli-
               co può avere natura finanziaria, economica o derivare da particolari legami di
               parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destina-
               tari dell’azione amministrativa.

               (2)   Confronta sul punto sentenza Consiglio di Stato n. 02069/2022, Ordinanza della Corte di
                    Cassazione 7279 del 13 marzo 2023.
               (3)   Il conflitto d’interesse è reale quando l’interesse secondario interferisce con quello primario
                    portando ad una riduzione del soddisfacimento dell’interesse primario.
               (4)   Consiglio di Stato n. 667 del 2019.

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