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IL CONFLITTO D’INTERESSE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO
Dopo la legge 190/2012, il legislatore è intervenuto con diverse leggi in
materia di conflitto d’interesse ma senza adottare una norma specifica che pre-
veda gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi in cui questa situazione si mani-
festa, il che rende il conflitto di interessi un concetto “astratto” e come tale dif-
ficile da definire.
Diverse leggi hanno previsto il conflitto d’interesse in ambiti settoriali
quali il d.lg. n. 267 del 2000 (TUEL), che contiene norme inerenti il conflitto di
interessi degli amministratori degli enti locali; il d.lg. n. 175 del 2016 che, tra i
vari aspetti, disciplina anche il conflitto di interessi degli organi amministrativi
e di controllo delle società pubbliche.
Le prime disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto
di interessi sono: l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove
norme sul procedimento amministrativo”), gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e l’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che contiene la più completa descrizione di
ipotesi di conflitto d’interesse.
L’art. 6-bis della legge 241/90 prevede un generale obbligo di astensione
del dipendente pubblico, nell’ambito del procedimento amministrativo, essa
rappresenta la prima norma che disciplina il conflitto d’interesse in un’accezio-
ne generale, che può essere considerata a tutti gli effetti come un punto di rife-
rimento del sistema di prevenzione dei conflitti di interessi.
In assenza di una definizione normativa, la giurisprudenza amministrativa ,
(2)
è intervenuta specificando che costituisce conflitto d’interesse la situazione in
cui un funzionario, legato da un rapporto di servizio con la pubblica ammini-
strazione, potrebbe non adottare (conflitto d’interesse potenziale) o non adot-
(3)
ta (conflitto d’interesse reale) decisioni imparziali e funzionali al perseguimen-
(4)
to dell’interesse pubblico alla cui cura è preposto, in quanto è portatore d’inte-
ressi privati che tendono ad interferire con l’interesse primario del persegui-
mento dell’interesse pubblico
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubbli-
co può avere natura finanziaria, economica o derivare da particolari legami di
parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destina-
tari dell’azione amministrativa.
(2) Confronta sul punto sentenza Consiglio di Stato n. 02069/2022, Ordinanza della Corte di
Cassazione 7279 del 13 marzo 2023.
(3) Il conflitto d’interesse è reale quando l’interesse secondario interferisce con quello primario
portando ad una riduzione del soddisfacimento dell’interesse primario.
(4) Consiglio di Stato n. 667 del 2019.
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