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IL CONFLITTO D’INTERESSE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO




                    Quest’ultima, su degnazione dell’RPCT o di ufficio o dei terzi, effettuati
               gli opportuni accertamenti, qualora ritiene che vi siano motivi preclusivi può
               sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provve-
               dimento, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di
               eventuali responsabilità amministrative. Fermo restando che, ai sensi dell’arti-
               colo 17 del d.lgs 39/2013, gli atti adottati in violazione delle prescrizioni del
               suddetto decreto e i relativi contratti sono nulli.
                    Altra  misura  organizzativa  generale  che  le  Amministrazioni  hanno  a
               disposizione  per  prevenire  ipotesi  di  conflitto  d’interesse,  sempre  prevista
               dalla l. 190/2012, è la rotazione ordinaria. Il legislatore prevede che, al fine di
               evitare  che  il  perdurare  di  dirigenti  o  funzionari  apicali  in  alcune  posizioni
               organizzative crei il consolidarsi di relazioni che possano dar luogo a fenomeni
               corruttivi, vengano adottati atti organizzativi per far ruotare il suddetto perso-
               nale.
                    Tra le diverse ipotesi di conflitto d’interesse si evidenzia quello del pantou-
               flage o “sliding doors” (per dirla invece all’inglese) che è un’ipotesi di conflitto
               di interessi ad effetti differiti.
                    Il pantouflage è il fenomeno dello spostamento di un dipendente di alto
               livello dal settore pubblico a quello privato.
                    Il legislatore, prima internazionale poi nazionale, ha previsto che tale situa-
               zione andava disciplinata prevedendo delle limitazioni, in quanto un funziona-
               rio pubblico potrebbe precostituirsi un favor, strumentalizzando l’esercizio dei
               propri poteri nei confronti di imprese private che in futuro potrebbero confe-
               rirgli un incarico professionale, il cui corrispettivo costituirebbe il compenso di
               una vera e propria attività corruttiva.
                    Il nostro legislatore è intervenuto in materia con il d.lgs. n. 165 del 30
               marzo 2001 stabilendo che i dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla ces-
               sazione del rapporto di lavoro, non possono essere assunti o svolgere incarichi
               per i soggetti privati, che sono stati beneficiari dei loro precedenti provvedi-
               menti. In caso di violazione di tale disposizione, i contratti conclusi e gli inca-
               richi conferiti in violazione di ciò sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
               che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazio-
               ni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventual-
               mente percepiti.
                    Sull’argomento  del  conflitto  d’interessi,  il  legislatore  è  intervenuto  di
               nuovo con una norma fortemente innovativa: l’articolo 16 del nuovo codice
               degli appalti. Tale norma ha un ambito soggettivo molto più esteso della prece-
               dente che si riferiva al personale della stazione appaltante.


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