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IL CONFLITTO D’INTERESSE NEL CORSO DELLA VITA LAVORATIVA DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO
Quest’ultima, su degnazione dell’RPCT o di ufficio o dei terzi, effettuati
gli opportuni accertamenti, qualora ritiene che vi siano motivi preclusivi può
sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provve-
dimento, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di
eventuali responsabilità amministrative. Fermo restando che, ai sensi dell’arti-
colo 17 del d.lgs 39/2013, gli atti adottati in violazione delle prescrizioni del
suddetto decreto e i relativi contratti sono nulli.
Altra misura organizzativa generale che le Amministrazioni hanno a
disposizione per prevenire ipotesi di conflitto d’interesse, sempre prevista
dalla l. 190/2012, è la rotazione ordinaria. Il legislatore prevede che, al fine di
evitare che il perdurare di dirigenti o funzionari apicali in alcune posizioni
organizzative crei il consolidarsi di relazioni che possano dar luogo a fenomeni
corruttivi, vengano adottati atti organizzativi per far ruotare il suddetto perso-
nale.
Tra le diverse ipotesi di conflitto d’interesse si evidenzia quello del pantou-
flage o “sliding doors” (per dirla invece all’inglese) che è un’ipotesi di conflitto
di interessi ad effetti differiti.
Il pantouflage è il fenomeno dello spostamento di un dipendente di alto
livello dal settore pubblico a quello privato.
Il legislatore, prima internazionale poi nazionale, ha previsto che tale situa-
zione andava disciplinata prevedendo delle limitazioni, in quanto un funziona-
rio pubblico potrebbe precostituirsi un favor, strumentalizzando l’esercizio dei
propri poteri nei confronti di imprese private che in futuro potrebbero confe-
rirgli un incarico professionale, il cui corrispettivo costituirebbe il compenso di
una vera e propria attività corruttiva.
Il nostro legislatore è intervenuto in materia con il d.lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 stabilendo che i dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla ces-
sazione del rapporto di lavoro, non possono essere assunti o svolgere incarichi
per i soggetti privati, che sono stati beneficiari dei loro precedenti provvedi-
menti. In caso di violazione di tale disposizione, i contratti conclusi e gli inca-
richi conferiti in violazione di ciò sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazio-
ni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventual-
mente percepiti.
Sull’argomento del conflitto d’interessi, il legislatore è intervenuto di
nuovo con una norma fortemente innovativa: l’articolo 16 del nuovo codice
degli appalti. Tale norma ha un ambito soggettivo molto più esteso della prece-
dente che si riferiva al personale della stazione appaltante.
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