Page 108 - Rassegna 2023-3
P. 108
DOTTRINA
Quanto alla confisca per equivalente, secondo alcuni, il rapporto di imme-
desimazione organica fra autore del reato ed ente in cui riveste una carica,
avrebbe consentito per i reati fiscali commessi la confisca anche per equivalente,
secondo una sorta di concorso fra la persona fisica e la persona giuridica.
Secondo la tesi maggioritaria, solo nel caso in cui la società risultasse uno
schermo vuoto, una realtà priva di propria autonomia operativa e giuridica, si
sarebbe potuto procedere con intervento per equivalente, altrimenti, la autono-
mia societaria avrebbe precluso ogni intervento ablativo di tal fatta. Un orien-
tamento che le Sezioni Unite avevano condiviso integralmente , contestando
(4)
sia l’argomento della immedesimazione organica, sia la configurabilità di un
concorso di persone.
La novella del 2019 ha colmato le lacune esistenti. Il d.l. 124/2019 all’art. 39
ha inserito i reati tributari nel novero dei presupposti della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti, con ogni conseguenza anche circa l’istituto ablativo appli-
cabile, in ogni sua forma diretta e per equivalente.
A seguire verranno analizzati gli interventi legislativi succedutivi nel
tempo, dettati dalla necessità di colmare le plurime difficoltà in tema di natura
dei reati tributari e circa l’operatività della misura di cui trattasi.
2. La nascita dell’istituto e la sua evoluzione normativa
La legge n. 244 del 2007 (cosiddetta Finanziaria 2008) all’art. 1, comma
143, ha esteso pertanto - per la prima volta - anche ai reati tributari, la disciplina
di cui all’art. 322-ter c.p., dettata invero per la confisca relativa ai delitti contro
la Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente la possibilità di ricor-
rere alla confisca cosiddetta di valore (ovvero per equivalente) qualora non sia
possibile individuare direttamente il prezzo o profitto del reato.
Il d.lgs. n. 158/2015 ha trasposto il medesimo dettato normativo dell’art.
322-ter c.p. nel d.lgs. n. 74/2000, all’art. 12-bis, abrogando il comma 143 dell’art.
1 della legge n. 244/2007, con il chiaro scopo di dare alla confisca in ambito tri-
butario non solo idonea collocazione sistematica ma soprattutto portata auto-
noma e identità propria, abbandonando la tecnica del rinvio normativo. La
disciplina attualmente vigente prevede la sola confisca obbligatoria, nella dupli-
ce forma diretta o per equivalente, del prezzo o profitto del delitto tributario.
Ciò che probabilmente non appare lapalissiano è come possa configurarsi
una confisca in forma diretta in relazione a delitti il cui profitto si configuri
come risparmio di spesa invece che come accrescimento patrimoniale.
(4) 42476/2013, 42350/2013, SS.UU., 10561/2014.
106