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DOTTRINA




                  Quanto alla confisca per equivalente, secondo alcuni, il rapporto di imme-
             desimazione  organica  fra  autore  del  reato  ed  ente  in  cui  riveste  una  carica,
             avrebbe consentito per i reati fiscali commessi la confisca anche per equivalente,
             secondo una sorta di concorso fra la persona fisica e la persona giuridica.
                  Secondo la tesi maggioritaria, solo nel caso in cui la società risultasse uno
             schermo vuoto, una realtà priva di propria autonomia operativa e giuridica, si
             sarebbe potuto procedere con intervento per equivalente, altrimenti, la autono-
             mia societaria avrebbe precluso ogni intervento ablativo di tal fatta. Un orien-
             tamento che le Sezioni Unite avevano condiviso integralmente , contestando
                                                                          (4)
             sia  l’argomento  della  immedesimazione  organica,  sia  la  configurabilità  di  un
             concorso di persone.
                  La novella del 2019 ha colmato le lacune esistenti. Il d.l. 124/2019 all’art. 39
             ha inserito i reati tributari nel novero dei presupposti della responsabilità ammi-
             nistrativa degli enti, con ogni conseguenza anche circa l’istituto ablativo appli-
             cabile, in ogni sua forma diretta e per equivalente.
                  A  seguire  verranno  analizzati  gli  interventi  legislativi  succedutivi  nel
             tempo, dettati dalla necessità di colmare le plurime difficoltà in tema di natura
             dei reati tributari e circa l’operatività della misura di cui trattasi.


             2.  La nascita dell’istituto e la sua evoluzione normativa
                  La legge n. 244 del 2007 (cosiddetta Finanziaria 2008) all’art. 1, comma
             143, ha esteso pertanto - per la prima volta - anche ai reati tributari, la disciplina
             di cui all’art. 322-ter c.p., dettata invero per la confisca relativa ai delitti contro
             la Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente la possibilità di ricor-
             rere alla confisca cosiddetta di valore (ovvero per equivalente) qualora non sia
             possibile individuare direttamente il prezzo o profitto del reato.
                  Il d.lgs. n. 158/2015 ha trasposto il medesimo dettato normativo dell’art.
             322-ter c.p. nel d.lgs. n. 74/2000, all’art. 12-bis, abrogando il comma 143 dell’art.
             1 della legge n. 244/2007, con il chiaro scopo di dare alla confisca in ambito tri-
             butario non solo idonea collocazione sistematica ma soprattutto portata auto-
             noma  e  identità  propria,  abbandonando  la  tecnica  del  rinvio  normativo.  La
             disciplina attualmente vigente prevede la sola confisca obbligatoria, nella dupli-
             ce forma diretta o per equivalente, del prezzo o profitto del delitto tributario.
                  Ciò che probabilmente non appare lapalissiano è come possa configurarsi
             una confisca in forma diretta in relazione a delitti il cui profitto si configuri
             come risparmio di spesa invece che come accrescimento patrimoniale.
             (4)   42476/2013, 42350/2013, SS.UU., 10561/2014.

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