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DOTTRINA
Così il d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto l’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs.
n. 231/2001 , poi modificato dal d.lgs. n. 75/2020 , in attuazione della
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Direttiva europea 2017/1371 (cosiddetta PIF). L’articolo elenca i delitti tribu-
tari per i quali è prevista la sanzione pecuniaria anche a carico dell’ente, deter-
minando di conseguenza un’estensione della portata dell’art. 19 d.lgs. n.
231/2001, il quale fin dall’origine prevedeva sempre la confisca obbligatoria - a
seguito di sentenza di condanna dell’ente - del prezzo o profitto del reato, salvo
per la parte che può essere restituita al danneggiato, o, in alternativa, la confisca
per equivalente . Dunque, l’ente, nel cui interesse o vantaggio il reato fiscale è
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stato commesso, responsabile a titolo di cosiddetta colpa di organizzazione, è
oggi passibile di sanzione amministrativa pecuniaria e di sanzioni interdittive,
oltre che della confisca del prezzo o profitto che abbia ottenuto a suo vantag-
gio. Al fine di evitare violazioni del ne bis in idem, il giudice penale dovrà accer-
tare che le sanzioni applicate perseguano finalità diverse, a fronte di due proce-
dimenti di irrogazione coordinati tra di loro, e quindi che il meccanismo san-
zionatorio complessivamente considerato, non risulti eccessivamente gravoso
per l’ente, in proporzione alla gravità del delitto commesso, e dei benefici che
la persona giuridica ne ha tratto.
Lo stesso d.l. n. 124/2019, convertito con modifiche in legge n. 157/2019,
ha poi introdotto anche l’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000, e con esso una nuova ipo-
tesi di confisca cosiddetta allargata nel nostro ordinamento, sul modello dell’art.
240-bis c.p., ovvero per sproporzione, in ambito penal-tributario, in relazione a
singoli delitti tributari presupposto, tassativamente indicati dalla norma, e al
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(16) Che prevedeva i soli delitti ex art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 74/2000. La legge di conver-
sione n. 157/2019 ha esteso la disciplina anche ai delitti di cui agli artt. 3, 8 commi 1 e 2-bis,
10 e 11 del d.lgs. n. 74/2000.
(17) In tal sede sono stati inseriti anche i delitti di cui agli artt. 4, 5, e 10-quater del d.lgs. n.
74/2000, qualora commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e per evadere
l’iva per un ammontare superiore a dieci milioni di euro.
(18) Cass. pen. n. 36428/2019, con nota di Paolo Comuzzi, in www.cdpt.it: Qualora il reato sia com-
messo nell’interesse di una persona giuridica, il profitto è normalmente conseguito dalla persona giuridica stes-
sa e non dal legale rappresentante, cosicchè deve essere ricercato e può essere confiscato nel patrimonio della
prima, in via diretta, quando vi sia prova del nesso di derivazione o, anche in mancanza di tale prova, quan-
do si tratta di denaro o beni fungibili. Invece, la confisca che si effettua nel patrimonio del legale rappresen-
tante autore del reato è normalmente una confisca per equivalente, perché, qualora la persona giuridica sia
un’entità reale e non fittizia, ovvero un soggetto dotato di effettiva autonomia patrimoniale, il legale rappre-
sentante non consegue alcun profitto, né in beni, né in denaro. Del resto, coerentemente con tale mancanza di
diretto vantaggio patrimoniale, il legislatore ha concepito la confisca per equivalente per i reati tributari come
un istituto avente natura sanzionatoria.
(19) La legge di conversione ha innalzato le soglie di punibilità di alcuni delitti, limitando quindi
l’applicabilità della confisca in esame alle sole ipotesi connotate da maggiore disvalore. Cfr.
Davide Attanasio, La metamorfosi della ‘confisca in casi particolari’: dalla criminalità organizzata alla
legislazione penal - tributaria, in Sistema Penale, 4/2021.
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