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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
La sproporzione non può essere esclusa dal fatto che i proventi provengano
da violazioni di obblighi fiscali, in quanto trattasi comunque di attività illecita .
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Tale forma di confisca, trova, tuttavia, nella pericolosità sociale, oltre che
uno dei presupposti, anche il suo limite temporale, poiché sono confiscabili
solo i beni acquisiti nel periodo in cui tale pericolosità si è manifestata .
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4. Conclusioni
L’analisi della normativa secondo una valutazione sistematica porta a rite-
nere che sebbene si sia parlato di una «nuova confisca tributaria», l’unica novità
consiste nella nuova collocazione delle disposizioni in tema di confisca tributa-
ria all’interno del decreto che regola l’intera materia dei reati in tema di imposte
dirette e di iva (d.lgs. n. 74/2000). Ed infatti, il nuovo art. 12-bis riproduce quan-
to era in precedenza già previsto con la legge finanziaria 2008 che aveva esteso
alla maggior parte dei reati tributari le disposizioni contenute nell’art. 322-ter
c.p. in tema la confisca nei reati contro la pubblica amministrazione.
Va sottolineato che, con riferimento a tali reati, la confisca dovrà essere
commisurata alla sola imposta evasa, senza considerare gli interessi e le sanzioni
che sono oggetto della pretesa fiscale , sebbene la Corte di Cassazione, in rela-
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zione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte disci-
plinata dall’art. 11 del d.lgs. n. 74/2007, abbia concluso che la confisca dovreb-
be essere commisurata, oltre che all’imposta, anche agli interessi e sanzioni;
tanto poiché in tale tipologia di reato, il contribuente, al fine di sottrarsi al paga-
mento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministra-
tive relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila …
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a ren-
dere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Lo stesso non può dirsi con riguardo al sequestro conservativo, previsto
dall’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, essendo espressamente previsto che la misura
cautelare è commisurata a tutte le somme vantate.
Il contribuente autore del reato si potrebbe quindi trovare con due sequestri
sui medesimi beni, uno penale funzionale alla confisca e uno tributario finalizzato
(25) … l’ablazione patrimoniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute in passato
dal soggetto risultino essere effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente
rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.
Cass. Pen., SS.UU., n. 4880/2014.
(26) Cfr. Cass. Pen. n. 32461/2019.
(27) Cfr. Cass. Pen. n. 14857/2021.
(28) Mazza, Sequestro e confisca, in Rass. trib., 2016, p. 1014.
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