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DOTTRINA




             2.  L’esperienza italiana in materia di doping
                  L’art. 1 della Legge 14 dicembre 2000 , n. 376, statuisce che “costituisco-
                                                      (1)
             no doping la somministrazione o l’assunzione o la somministrazione di farmaci
             o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sot-
             toposizione  a  pratiche  mediche  non  giustificate  da  condizioni  patologiche  e
             idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al
             fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.
                  Dal testo della norma si evince che il doping è essenzialmente una con-
             dotta, anche se il temine viene talora impropriamente utilizzato, in gergo gior-
             nalistico e/o colloquiale, anche per individuare le sostanze proibite dalla legge.
                  Per il diritto penale, il doping è un reato, punito sino a tre anni di reclusio-
             ne (che possono aumentare se l’assunzione provoca danni effettivi per la salu-
             te), se la persona offesa è un minorenne o se a distribuire le sostanze vietate è
             un dipendente del CONI .
                                     (2)
                  Il principio generale subisce dei correttivi qualora le condizioni patologi-
             che dell’atleta siano documentate da un certificato medico e sia verificata l’as-
             senza di pericoli per la salute dello sportivo, caso in cui viene consentito un trat-
             tamento ad hoc con le medesime sostanze vietate, nonché la possibilità di par-
             tecipare alla competizione sportiva.
                  Sul punto, si tenga presente che il Ministero della Salute pubblica e aggior-
             na periodicamente la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farma-
             cologicamente  attive  e  delle  pratiche  mediche  il  cui  impiego  è  considerato
             doping ai sensi della succitata normativa .
                                                    (3)
                  Come  illustrato  in  via  ufficiale,  i  farmaci  in  questione  possono  essere
             distinti di tre categorie principali:
                  a)i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli
             autorizzati ;
                       (4)
                  b)i farmaci vietati per doping ;
                                              (5)
             (1)   Rubricata Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
             (2)  Alla luce di ciò, non si può fare a meno di osservare che la reazione del legislatore dello Stato
                  al reato in questione è molto meno severa di quello sportivo, dal momento che, come noto,
                  l’utilizzo reiterato di sostanze dopanti conduce anche a quello che viene definito “ergastolo
                  sportivo”, ovverosia la radiazione, per l’atleta ritenuto responsabile.
             (3)   L’ultima pubblicazione è datata 4 agosto 2021, sulla pagina del Ministero della Salute dedi-
                  cata  alla  normativa  Antidoping:  https://www.salute.gov.it/portale/antidoping/archivio
                  NormativaAntidoping.jsp.
             (4)   La somministrazione di questi ultimi a persone non malate è sempre pericolosa in quanto
                  priva di finalità terapeutica, che è la ragione fondamentale di un medicamento.
             (5)   Una delle più importanti responsabilità degli atleti in materia di doping è proprio quella di
                  controllare la lista delle sostanze proibite che, come detto, viene periodicamente aggiornata.

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