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DOTTRINA
2. L’esperienza italiana in materia di doping
L’art. 1 della Legge 14 dicembre 2000 , n. 376, statuisce che “costituisco-
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no doping la somministrazione o l’assunzione o la somministrazione di farmaci
o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sot-
toposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.
Dal testo della norma si evince che il doping è essenzialmente una con-
dotta, anche se il temine viene talora impropriamente utilizzato, in gergo gior-
nalistico e/o colloquiale, anche per individuare le sostanze proibite dalla legge.
Per il diritto penale, il doping è un reato, punito sino a tre anni di reclusio-
ne (che possono aumentare se l’assunzione provoca danni effettivi per la salu-
te), se la persona offesa è un minorenne o se a distribuire le sostanze vietate è
un dipendente del CONI .
(2)
Il principio generale subisce dei correttivi qualora le condizioni patologi-
che dell’atleta siano documentate da un certificato medico e sia verificata l’as-
senza di pericoli per la salute dello sportivo, caso in cui viene consentito un trat-
tamento ad hoc con le medesime sostanze vietate, nonché la possibilità di par-
tecipare alla competizione sportiva.
Sul punto, si tenga presente che il Ministero della Salute pubblica e aggior-
na periodicamente la lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente e farma-
cologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato
doping ai sensi della succitata normativa .
(3)
Come illustrato in via ufficiale, i farmaci in questione possono essere
distinti di tre categorie principali:
a)i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da quelli
autorizzati ;
(4)
b)i farmaci vietati per doping ;
(5)
(1) Rubricata Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
(2) Alla luce di ciò, non si può fare a meno di osservare che la reazione del legislatore dello Stato
al reato in questione è molto meno severa di quello sportivo, dal momento che, come noto,
l’utilizzo reiterato di sostanze dopanti conduce anche a quello che viene definito “ergastolo
sportivo”, ovverosia la radiazione, per l’atleta ritenuto responsabile.
(3) L’ultima pubblicazione è datata 4 agosto 2021, sulla pagina del Ministero della Salute dedi-
cata alla normativa Antidoping: https://www.salute.gov.it/portale/antidoping/archivio
NormativaAntidoping.jsp.
(4) La somministrazione di questi ultimi a persone non malate è sempre pericolosa in quanto
priva di finalità terapeutica, che è la ragione fondamentale di un medicamento.
(5) Una delle più importanti responsabilità degli atleti in materia di doping è proprio quella di
controllare la lista delle sostanze proibite che, come detto, viene periodicamente aggiornata.
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