Page 117 - Rassegna 2023-3
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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
                     LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE




                    Sul punto la Cassazione è unanime nel ritenere che si debba trattare di un
               obbligo assunto in maniera formale : in presenza di tali accordi, dopo essere
                                                  (30)
               stato escluso che si possa ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della confisca,
               la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni
               scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte, è stata ribadita l’appli-
               cabilità della previsione ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rien-
               trano certamente le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di tran-
               sazione fiscale, ma anche quelle di attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a
               domanda, come l’accordo per il pagamento rateale del debito d’imposta raggiunto, ove se
               pure il pagamento della prima rata consente il perfezionamento dell’accordo, il
               rapporto debitorio si estingue solo con l’effettuazione dell’ultimo versamento
               rateale. Ciò significa che se il pagamento è avvenuto per intero, non si procede-
               rà  alla  confisca  non  essendovi  più  alcun  profitto  da  sottrarre  al  reo,  ferma
               restando l’operatività delle cause di non punibilità di cui al nuovo art. 13 (paga-
               mento integrale, comprese sanzioni ed interessi prima dell’apertura del dibatti-
               mento o entro tre mesi per i debiti rateizzati).
                    Ciò non toglie che in ogni caso il giudice penale potrebbe discostarsi dal-
               l’accordo raggiunto tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate ed accertare un
               ammontare di imposta evasa - e un conseguente risparmio di imposta penal-
               mente rilevante - superiore a quello concordato con la procedura conciliativa e
               rilevante  solo  sotto  il  profilo  amministrativo.  Tale  evenienza,  in  ossequio  al
               principio del doppio binario, anche se non frequente, rimane comunque tecni-
               camente possibile .
                                 (31)
                    Un ulteriore profilo critico attiene all’interpretazione dell’espressione: la
               confisca non opera. Si discute se, preso atto del formale impegno, il giudice, pur in
               presenza di condanna non disponga la confisca oppure solamente ne sospenda
               gli effetti.
                    Nel senso della mera sospensione degli effetti di una confisca comunque
               pronunciata è la giurisprudenza di legittimità che ribadisce, in ogni caso, come
               la  sospensione  venga  meno  in  caso  di  mancato  assolvimento  dell’impegno
               assunto .
                       (32)





               (30)  Cfr. Cass. Pen, Sez. III, n. 42087/2016.
               (31)  Tassani, Confisca e recupero dell’imposta evasa: profili procedimentali e processuali, in Rass. trib., 2015,
                    p. 1385.
               (32)  Cass., n. 28225/2016 e Cass., n. 42087/2016.

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