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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
Sul punto la Cassazione è unanime nel ritenere che si debba trattare di un
obbligo assunto in maniera formale : in presenza di tali accordi, dopo essere
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stato escluso che si possa ritenere sufficiente, ai fini della non operatività della confisca,
la mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni
scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte, è stata ribadita l’appli-
cabilità della previsione ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rien-
trano certamente le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di tran-
sazione fiscale, ma anche quelle di attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a
domanda, come l’accordo per il pagamento rateale del debito d’imposta raggiunto, ove se
pure il pagamento della prima rata consente il perfezionamento dell’accordo, il
rapporto debitorio si estingue solo con l’effettuazione dell’ultimo versamento
rateale. Ciò significa che se il pagamento è avvenuto per intero, non si procede-
rà alla confisca non essendovi più alcun profitto da sottrarre al reo, ferma
restando l’operatività delle cause di non punibilità di cui al nuovo art. 13 (paga-
mento integrale, comprese sanzioni ed interessi prima dell’apertura del dibatti-
mento o entro tre mesi per i debiti rateizzati).
Ciò non toglie che in ogni caso il giudice penale potrebbe discostarsi dal-
l’accordo raggiunto tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate ed accertare un
ammontare di imposta evasa - e un conseguente risparmio di imposta penal-
mente rilevante - superiore a quello concordato con la procedura conciliativa e
rilevante solo sotto il profilo amministrativo. Tale evenienza, in ossequio al
principio del doppio binario, anche se non frequente, rimane comunque tecni-
camente possibile .
(31)
Un ulteriore profilo critico attiene all’interpretazione dell’espressione: la
confisca non opera. Si discute se, preso atto del formale impegno, il giudice, pur in
presenza di condanna non disponga la confisca oppure solamente ne sospenda
gli effetti.
Nel senso della mera sospensione degli effetti di una confisca comunque
pronunciata è la giurisprudenza di legittimità che ribadisce, in ogni caso, come
la sospensione venga meno in caso di mancato assolvimento dell’impegno
assunto .
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(30) Cfr. Cass. Pen, Sez. III, n. 42087/2016.
(31) Tassani, Confisca e recupero dell’imposta evasa: profili procedimentali e processuali, in Rass. trib., 2015,
p. 1385.
(32) Cass., n. 28225/2016 e Cass., n. 42087/2016.
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