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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
superamento di determinate soglie di punibilità. Restano esclusi dall’ambito del-
l’istituto i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versa-
mento di ritenute e iva e indebita compensazione, di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, ter
e quater del d.lgs. n. 74/2000. Dunque, per tali ultimi reati potrà applicarsi solo
la confisca ordinaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, laddove per i reati tas-
sativamente indicati dall’art. 12-ter del d.lgs. n. 74/2000, con contestuale supe-
ramento delle relative soglie individuate, saranno applicabili sia la confisca ordi-
naria che la confisca allargata.
Inoltre, poiché ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 12-bis, la confisca non
opera per la parte che il soggetto si impegna a versare all’erario - e analoga
disposizione non compare nell’articolo successivo - ne discende che la confisca
allargata può essere evitata per la sola parte effettivamente corrisposta all’am-
ministrazione finanziaria, laddove per la confisca ordinaria rileva già il mero
impegno del contribuente, in termini di accordo formale bilaterale o di mera
dichiarazione unilaterale.
Il richiamo espresso all’art. 240-bis c.p. consente di applicare tutti i requisiti
della confisca allargata, quali la sproporzione, limitata temporalmente in modo
ragionevole ad opera della giurisprudenza, e la mancata allegazione ad opera del
condannato della legittima provenienza dei beni interessati, unitamente alla con-
danna per uno dei delitti indicati, e solo in caso di superamento delle soglie pre-
viste. Anche in tal caso la misura della confisca non sarà tuttavia automaticamen-
te inflitta, dovendo comunque il giudice vagliare tutte le circostanze del caso con-
creto al fine di escludere l’episodicità e l’occasionalità dell’attività delittuosa .
(20)
La norma, per espressa clausola inserita nel decreto legge n. 157/2019,
non ha efficacia retroattiva, specificazione che sembra voler smentire l’orienta-
mento maggioritario , che attribuirebbe alla confisca allargata natura di misura
(21)
di sicurezza atipica. L’irretroattività, invece, è propria delle misure afflittive
avente natura di pena. A prescindere, tuttavia, dalla specificazione legislativa,
trattandosi di confisca completamente avulsa da qualsivoglia nesso di pertinen-
zialità tra il bene e il delitto commesso, la stessa può comunque colpire beni
entrati nella disponibilità del soggetto anteriormente all’entrata in vigore del-
l’art. 12-ter del d.lgs. n. 74/2000, purché il delitto venga commesso successiva-
mente alla novella legislativa.
Ancora una volta è il criterio discrezionale della ragionevolezza temporale
a dover rimettere le cose in ordine.
(20) Cfr. Davide Attanasio, op. cit. Il riferimento giurisprudenziale è, in particolare, alla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 33/2017.
(21) Per tutte si ricorda Corte Cass. Pen., SS. UU., n. 29022/2001.
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