Page 113 - Rassegna 2023-3
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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
                     LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE




               superamento di determinate soglie di punibilità. Restano esclusi dall’ambito del-
               l’istituto i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versa-
               mento di ritenute e iva e indebita compensazione, di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, ter
               e quater del d.lgs. n. 74/2000. Dunque, per tali ultimi reati potrà applicarsi solo
               la confisca ordinaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, laddove per i reati tas-
               sativamente indicati dall’art. 12-ter del d.lgs. n. 74/2000, con contestuale supe-
               ramento delle relative soglie individuate, saranno applicabili sia la confisca ordi-
               naria che la confisca allargata.
                    Inoltre, poiché ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 12-bis, la confisca non
               opera per la parte che il soggetto si impegna a versare all’erario - e analoga
               disposizione non compare nell’articolo successivo - ne discende che la confisca
               allargata può essere evitata per la sola parte effettivamente corrisposta all’am-
               ministrazione finanziaria, laddove per la confisca ordinaria rileva già il mero
               impegno del contribuente, in termini di accordo formale bilaterale o di mera
               dichiarazione unilaterale.
                    Il richiamo espresso all’art. 240-bis c.p. consente di applicare tutti i requisiti
               della confisca allargata, quali la sproporzione, limitata temporalmente in modo
               ragionevole ad opera della giurisprudenza, e la mancata allegazione ad opera del
               condannato della legittima provenienza dei beni interessati, unitamente alla con-
               danna per uno dei delitti indicati, e solo in caso di superamento delle soglie pre-
               viste. Anche in tal caso la misura della confisca non sarà tuttavia automaticamen-
               te inflitta, dovendo comunque il giudice vagliare tutte le circostanze del caso con-
               creto al fine di escludere l’episodicità e l’occasionalità dell’attività delittuosa .
                                                                                       (20)
                    La norma, per espressa clausola inserita nel decreto legge n. 157/2019,
               non ha efficacia retroattiva, specificazione che sembra voler smentire l’orienta-
               mento maggioritario , che attribuirebbe alla confisca allargata natura di misura
                                   (21)
               di  sicurezza  atipica.  L’irretroattività,  invece,  è  propria  delle  misure  afflittive
               avente natura di pena. A prescindere, tuttavia, dalla specificazione legislativa,
               trattandosi di confisca completamente avulsa da qualsivoglia nesso di pertinen-
               zialità tra il bene e il delitto commesso, la stessa può comunque colpire beni
               entrati nella disponibilità del soggetto anteriormente all’entrata in vigore del-
               l’art. 12-ter del d.lgs. n. 74/2000, purché il delitto venga commesso successiva-
               mente alla novella legislativa.
                    Ancora una volta è il criterio discrezionale della ragionevolezza temporale
               a dover rimettere le cose in ordine.

               (20)  Cfr. Davide Attanasio, op. cit. Il riferimento giurisprudenziale è, in particolare, alla pronuncia
                    della Corte Costituzionale n. 33/2017.
               (21)  Per tutte si ricorda Corte Cass. Pen., SS. UU., n. 29022/2001.

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