Page 109 - Rassegna 2023-3
P. 109
LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
Giova ricordare, preliminarmente, che il profitto del reato “si identifica
con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commis-
sione dell’illecito” , e che - in virtù della intrinseca fungibilità del denaro stesso
(5)
- ingloba in sé anche la forma del risparmio di spesa, non ritenendosi necessa-
ria, tuttavia, “la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma material-
mente oggetto della confisca e il reato” .
(6)
Sul punto non può omettersi l’orientamento fatto proprio in tempi recenti
dalla Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite , secondo cui la natura diretta
(7)
della confisca del denaro - come profitto dei reati tributari - emerge proprio
dalla novella legislativa che, all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, pur consapevole del
particolare atteggiarsi del profitto in tali reati, in termini di risparmio di spesa
piuttosto che come incremento patrimoniale, disciplina come ordinaria la con-
fisca diretta e, solo in seconda battuta, ammette la forma per equivalente.
Inoltre, precisa il Supremo Consesso, quando il prezzo o profitto del reato è
costituito dal denaro, il sequestro di somme giacenti sui conti correnti bancari
è sempre finalizzato alla confisca diretta, anche se venga fornita prova della pro-
venienza lecita di tali somme, purché le stesse siano confluite sui conti alla sca-
denza del termine per il versamento dell’imposta, ovvero al momento della
consumazione del delitto, e non successivamente. In tale ultimo caso non si
tratterebbe di profitto tributario in termini di risparmio di spesa, e dunque
dovrà procedersi nella forma per equivalente, senza che a riguardo rilevi l’argo-
mentazione della fungibilità intrinseca del denaro.
Il profitto dei reati tributari può quindi atteggiarsi come:
imposta evasa da riduzione dell’imponibile;
mancata evidenziazione dell’imposta dovuta per omessa dichiarazione;
compenso per attività illecita;
alterazione dell’accertamento dell’imposta dovuta;
omissione dei versamenti dovuti da dichiarazione;
sottrazione fraudolenta di beni all’azione dell’erario.
Il profitto non può comprendere, tuttavia, le sanzioni e gli interessi matu-
rati, in quanto rappresentano, appunto, non il profitto ma il costo del reato ,
(8)
salvo nel caso di sottrazione fraudolenta di beni all’azione dell’erario, come
avviene per il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 .
(9)
(5) Cass. Pen., SS. UU., n. 31617/2015. Cfr. Giuseppe Biondi, La confisca per equivalente: pena prin-
cipale, pena accessoria o tertium genus sanzionatorio? in Dir. Pen. Contemp., n. 5/2017.
(6) Cass. Pen. n. 41072/2015, in www.processopenaleegiustizia.it.
(7) Pronuncia n. 42415/2021.
(8) Cfr. Cass. Pen. n. 26874/2021.
(9) Cfr. Cass. Pen. n. 166/2020, conforme a Cass. Pen., SS.UU., n. 18374/2013.
107