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DOTTRINA




                  Alla confisca allargata in ambito tributario è stata ritenuta applicabile anche
             la clausola di cui al comma 1 dell’art. 240-bis c.p., secondo la quale non sono
             ammesse allegazioni difensive, circa la legittima provenienza dei beni oggetto di
             confisca, inerenti l’evasione fiscale, ovvero giustificando il loro acquisto median-
             te denaro ottenuto come reimpiego o provento dell’evasione fiscale. Può anche
             trattarsi di beni o redditi leciti, ma devono essere dichiarati al fisco. L’inciso che
             segue, facendo salva l’ipotesi in cui l’obbligazione tributaria sia stata estinta con
             adempimento  nelle  forme  legali,  consente  di  appoggiare,  inoltre,  la  tesi  più
             garantista, in merito alla portata dell’evasione fiscale: ciò che rileva è l’ammon-
             tare dell’imposta evasa, non l’intero reddito imponibile non dichiarato .
                                                                                (22)
                  La confisca allargata non è chiaramente applicabile invece all’ente, effettivo
             beneficiario del reato fiscale compiuto dal legale rappresentante. Qualora si ver-
             tesse in una delle ipotesi di applicabilità della confisca per sproporzione compiu-
             ta da un soggetto in ambito societario, dunque a vantaggio dell’ente, la confisca
             per sproporzione colpirebbe la sola persona fisica e il suo patrimonio, di fatto
             però non beneficiari del vantaggio patrimoniale derivante dal reato. L’unica ecce-
             zione riguarderebbe le società fittizie, che consentirebbero di esaminare anche il
             patrimonio artificiosamente imputato all’ente. La mancata estensione della disci-
             plina anche alle persone giuridiche non appare del tutto in linea, dunque, con le
             finalità repressive di accumulazione illecita della ricchezza, lesiva della concor-
             renza e delle regole del mercato, che dichiara di perseguire tutta la normativa
             dedicata alla confisca allargata. Non può, tuttavia, omettersi il pericolo che reca
             con sé l’estensione della disciplina: considerando la difficoltà di distinguere la
             ricchezza lecita da quella illecita in relazione ai patrimoni societari, si metterebbe
             a rischio l’intero capitale societario, nonché la stessa sopravvivenza della società,
             ma anche i terzi che hanno instaurato relazioni economiche con l’ente .
                                                                                (23)
                  Si ricorda, infine, che la giurisprudenza , già da qualche anno, riconduce
                                                       (24)
             all’art.  1,  lett.  b),  in  combinato  disposto  con  gli  artt.  4  e  16,  del  d.lgs.  n.
             159/2011, la pericolosità, cosiddetta generica, dell’evasore fiscale, che viva dei
             proventi ottenuti dalla commissione abituale di reati fiscali. Con tale interpreta-
             zione si ammette, dunque, l’applicazione a tali soggetti della confisca di preven-
             zione, ovvero completamente sganciata da una pronuncia di condanna, e sem-
             pre legata alla sproporzione dei beni con i redditi e l’attività economica dichia-
             rati, con evidenti dubbi di compatibilità con l’impianto garantista costituzionale
             in ambito penale .
                             (25)
             (22)  Di avviso contrario Cass. Pen. n. 1778/2019.
             (23)  Sul punto Davide Attanasio, op. cit.
             (24)  Cfr. Cass. Pen. n. 32032/2013.

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