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DOTTRINA
ad assicurare la riscossione, che quindi sarebbero disposti per importi differenti,
poiché il profitto, al quale commisurare la confisca, va quantificato avendo
riguardo al minore degli importi corrispondenti al valore del bene sul quale si è
compiuto l’atto fraudolento, da un lato, e alla pretesa tributaria (compresa di
sanzioni e interessi) alla quale ci si vuole sottrarre, dall’altro.
Differente ancora l’ipotesi del reato di emissione di fatture per operazioni
inesistenti, ove il soggetto emittente non consegue alcun risparmio di imposta
e la confisca rimane circoscritta all’eventuale compenso ricevuto per l’attività di
cartiera. Le considerazioni fin qui svolte in ordine ai criteri da assumere per la
commisurazione della confisca evidenziano l’estrema rilevanza che, anche nel
giudizio penale, assume l’esatta determinazione dell’imposta evasa, che non è
più in diretta ed esclusiva relazione con il mero superamento della soglia di
punibilità.
L’abolizione della pregiudiziale tributaria e l’adozione del principio del dop-
pio binario tra procedimento penale e procedimento amministrativo fa sì che
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ciascun processo prosegua indipendentemente dall’altro, con la conseguenza
che la determinazione dell’imposta evasa va compiuta autonomamente dal giu-
dice penale.
Tanto comporta che in ipotesi di omesso versamento delle imposte, l’im-
porto non corrisposto è di immediata evidenza; nei diversi casi di dichiarazione
infedele, la quantificazione del tributo evaso è strettamente correlata ai rilievi
formulati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto di accertamento, e tale dato
sarà essenziale, ancor più del mero superamento della soglia evasa, al fine di
determinare la misura della confisca.
La coesistenza dei due procedimenti, fa sorgere la necessità di regolamen-
tare il rapporto che intercorre tra il procedimento penale e quello amministra-
tivo. È evidente che la duplice decurtazione patrimoniale nei confronti dell’eva-
sore trova giustificazione nell’intento di assicurare una tutela più effettiva degli
interessi dell’Erario, tuttavia non appare ammissibile la doppia ablazione dello
stesso profitto.
Proprio l’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000 ha tentato di coordi-
nare i distinti procedimenti. Ed infatti, secondo tale disposizione la confisca non
opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di
sequestro. Nel caso di mancato versamento, la confisca è sempre ordinata. Appare neces-
sario dare un significato concreto alla disposizione testuale.
Quanto all’impegno del contribuente a versare all’Erario, si è discusso se possa
essere considerata tale la promessa a versare.
(29) Art. 20 del d.lgs. n. 74/2000.
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