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DOTTRINA




             ad assicurare la riscossione, che quindi sarebbero disposti per importi differenti,
             poiché  il  profitto,  al  quale  commisurare  la  confisca,  va  quantificato  avendo
             riguardo al minore degli importi corrispondenti al valore del bene sul quale si è
             compiuto l’atto fraudolento, da un lato, e alla pretesa tributaria (compresa di
             sanzioni e interessi) alla quale ci si vuole sottrarre, dall’altro.
                  Differente ancora l’ipotesi del reato di emissione di fatture per operazioni
             inesistenti, ove il soggetto emittente non consegue alcun risparmio di imposta
             e la confisca rimane circoscritta all’eventuale compenso ricevuto per l’attività di
             cartiera. Le considerazioni fin qui svolte in ordine ai criteri da assumere per la
             commisurazione della confisca evidenziano l’estrema rilevanza che, anche nel
             giudizio penale, assume l’esatta determinazione dell’imposta evasa, che non è
             più in diretta ed esclusiva relazione con il mero superamento della soglia di
             punibilità.
                  L’abolizione della pregiudiziale tributaria e l’adozione del principio del dop-
             pio binario tra procedimento penale e procedimento amministrativo  fa sì che
                                                                              (29)
             ciascun processo prosegua indipendentemente dall’altro, con la conseguenza
             che la determinazione dell’imposta evasa va compiuta autonomamente dal giu-
             dice penale.
                  Tanto comporta che in ipotesi di omesso versamento delle imposte, l’im-
             porto non corrisposto è di immediata evidenza; nei diversi casi di dichiarazione
             infedele, la quantificazione del tributo evaso è strettamente correlata ai rilievi
             formulati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto di accertamento, e tale dato
             sarà essenziale, ancor più del mero superamento della soglia evasa, al fine di
             determinare la misura della confisca.
                  La coesistenza dei due procedimenti, fa sorgere la necessità di regolamen-
             tare il rapporto che intercorre tra il procedimento penale e quello amministra-
             tivo. È evidente che la duplice decurtazione patrimoniale nei confronti dell’eva-
             sore trova giustificazione nell’intento di assicurare una tutela più effettiva degli
             interessi dell’Erario, tuttavia non appare ammissibile la doppia ablazione dello
             stesso profitto.
                  Proprio l’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000 ha tentato di coordi-
             nare i distinti procedimenti. Ed infatti, secondo tale disposizione la confisca non
             opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di
             sequestro. Nel caso di mancato versamento, la confisca è sempre ordinata. Appare neces-
             sario dare un significato concreto alla disposizione testuale.
                  Quanto all’impegno del contribuente a versare all’Erario, si è discusso se possa
             essere considerata tale la promessa a versare.
             (29)  Art. 20 del d.lgs. n. 74/2000.

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