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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. ai fatti di reato commessi
anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3/2019 .
(13)
La pronuncia, emessa in relazione a reati tributari, rileva in questa sede per
ciò che riguarda la natura sanzionatoria che attribuisce alla confisca per equiva-
lente - da cui discende il suo carattere afflittivo - di vera e propria pena in senso
sostanziale, con gli importanti riflessi in termini di irretroattività, a differenza
delle misure di sicurezza.
Un aspetto rilevante sul piano processuale riguarda, inoltre, i rapporti tra
diritto penale e diritto tributario, in particolare riguardo alle presunzioni ope-
ranti in ambito amministrativo. Il giudice penale, infatti, non può fondare il suo
giudizio di colpevolezza sulle sole presunzioni semplici operanti in ambito tri-
butario, perché in tal caso lederebbe i principi costituzionali del sistema penale,
in materia di presunzione d’innocenza e onere probatorio: può quindi certa-
mente utilizzare le informazioni e i dati di natura finanziaria, ma come meri
indizi, necessariamente da suffragare con ulteriori elementi di natura probato-
ria, al fine di fondare un’eventuale pronuncia di condanna .
(14)
Il discorso può atteggiarsi diversamente, invero, in ambito cautelare -
dunque in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca - dove
ciò che deve porsi a fondamento di una pronuncia è il fumus commissi delicti,
che è altro dall’oltre ogni ragionevole dubbio. Anche in tal caso, però, gli ele-
menti raccolti dall’amministrazione finanziaria devono essere ancorati ad
elementi concreti e fattuali che, sebbene non richiedano di comprovare il
profilo soggettivo della colpevolezza del soggetto, devono comunque fonda-
re l’oggettiva esistenza del fumus in termini reali, pur non dovendo trattarsi
di quegli indizi gravi precisi e concordanti richiesti in ambito cautelare per-
sonale dall’art. 273 c.p.p .
(15)
3. La responsabilità dell’ente, la confisca allargata e la confisca di pre-
venzione in ambito tributario
All’indomani della nuova disciplina ad hoc, tuttavia, la confisca tributaria
solleva un ulteriore problema applicativo: come estendere la misura alle persone
giuridiche, anche solo nella forma per equivalente, nel caso in cui il condannato
per il delitto sia la persona fisica legale rappresentante ma l’effettivo beneficiario
del risparmio d’imposta sia in effetti l’ente.
(13) Cfr. in senso conforme Cass. Pen. n. 3238/2022, depositata il 25 gennaio 2023.
(14) Cfr. Cass. Pen. n. 36302/2019.
(15) Cfr. Cass. Pen. n. 2216/2022.
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