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DOTTRINA
Presupposto indefettibile della confisca tributaria è, come recita l’art. 12-
bis d.lgs. n. 74/2000, la sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti
indicati a carico del condannato, a fronte della quale il giudice è obbligato a
disporre la confisca del prezzo o profitto, purché si tratti di beni non apparte-
nenti a terzi estranei al reato. Non è indicato il prodotto del delitto, ancora una
volta per la particolare natura dei reati tributari, rispetto ai quali appunto il pro-
dotto resta assorbito dai confini del profitto del reato .
(10)
Qualora non possa procedersi a confisca dei beni costituenti il prezzo o
profitto, può procedersi per equivalente nei confronti di beni di valore corri-
spondente di cui il condannato abbia la disponibilità , dovendo il giudice di
(11)
cognizione individuare l’ammontare del profitto o prezzo, di conseguenza il
valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca,
lasciando alla fase esecutiva l’individuazione dei singoli beni .
(12)
In caso di prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. (introdotto
con d.lgs. n. 21/2018, e poi modificato con legge n. 3/2019) e operante anche
in materia tributaria, il giudice di appello o la Corte di Cassazione decidono
sull’impugnazione solo in merito alla confisca per equivalente, previo accerta-
mento della responsabilità dell’imputato.
La norma, quindi, consente il mantenimento della misura sanzionatoria
anche in caso di prescrizione del reato, purché fondata sull’accertamento della
responsabilità del reo.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte Penale, con pronuncia n.
4145 del 29 settembre 2022, hanno attribuito natura sostanziale alla norma in
esame, per ciò che riguarda la confisca per equivalente e le altre forme di natura
sanzionatoria, ribadendo la sua soggezione quindi al divieto di irretroattività in
malam partem ai sensi dell’art. 25 Cost.
(10) Cfr. Giorgio Emanuele Degani, La confisca del profitto nei reati tributari: questioni aperte, in
Giurispr. Pen. web, 2020, 5. Il prodotto del reato è la cosa materiale ottenuta dall’attività delit-
tuosa o mediante la stessa; il profitto è il vantaggio economico diretto e immediato ottenuto
dalla commissione dell’illecito; il prezzo è il compenso promesso o dato al fine di indurre a
compiere il delitto (cfr. Cass. Pen. n. 21820/2022).
(11) In caso di concorso nel reato, qualora non si possa procedere a confisca diretta, è ammesso
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per equivalente, nei confronti del singolo
correo per l’intero profitto, a prescindere della parte di cui egli abbia acquisito la disponibi-
lità. Cfr. Cass. Pen. n. 16685/2021.
(12) Dunque, mentre la confisca diretta presuppone un nesso pertinenziale tra il bene e il delitto,
e assolve quindi una misura preventiva, assimilabile ad una misura di sicurezza, con tutte le
conseguenze che ne derivano anche in termini di retroattività ex art. 200 c.p.p., la confisca
per equivalente prescinde da qualsiasi nesso pertinenziale, assumendo caratteri afflittivi e
sanzionatori. Cfr. Antonio Michele Abruzzese, Luigi Galluccio, La disciplina del sequestro e della
confisca nei reati tributari, in Fisco e Tasse, 1/2023.
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