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DOTTRINA




                  Presupposto indefettibile della confisca tributaria è, come recita l’art. 12-
             bis d.lgs. n. 74/2000, la sentenza di condanna o di patteggiamento per i delitti
             indicati a carico del condannato, a fronte della quale il giudice è obbligato a
             disporre la confisca del prezzo o profitto, purché si tratti di beni non apparte-
             nenti a terzi estranei al reato. Non è indicato il prodotto del delitto, ancora una
             volta per la particolare natura dei reati tributari, rispetto ai quali appunto il pro-
             dotto resta assorbito dai confini del profitto del reato .
                                                                (10)
                  Qualora non possa procedersi a confisca dei beni costituenti il prezzo o
             profitto, può procedersi per equivalente nei confronti di beni di valore corri-
             spondente di cui il condannato abbia la disponibilità , dovendo il giudice di
                                                                (11)
             cognizione individuare l’ammontare del profitto o prezzo, di conseguenza il
             valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca,
             lasciando alla fase esecutiva l’individuazione dei singoli beni .
                                                                       (12)
                  In caso di prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p. (introdotto
             con d.lgs. n. 21/2018, e poi modificato con legge n. 3/2019) e operante anche
             in materia tributaria, il giudice di appello o la Corte di Cassazione decidono
             sull’impugnazione solo in merito alla confisca per equivalente, previo accerta-
             mento della responsabilità dell’imputato.
                  La norma, quindi, consente il mantenimento della misura sanzionatoria
             anche in caso di prescrizione del reato, purché fondata sull’accertamento della
             responsabilità del reo.
                  Tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte Penale, con pronuncia n.
             4145 del 29 settembre 2022, hanno attribuito natura sostanziale alla norma in
             esame, per ciò che riguarda la confisca per equivalente e le altre forme di natura
             sanzionatoria, ribadendo la sua soggezione quindi al divieto di irretroattività in
             malam partem ai sensi dell’art. 25 Cost.


             (10)  Cfr.  Giorgio  Emanuele  Degani,  La  confisca  del  profitto  nei  reati  tributari:  questioni  aperte,  in
                  Giurispr. Pen. web, 2020, 5. Il prodotto del reato è la cosa materiale ottenuta dall’attività delit-
                  tuosa o mediante la stessa; il profitto è il vantaggio economico diretto e immediato ottenuto
                  dalla commissione dell’illecito; il prezzo è il compenso promesso o dato al fine di indurre a
                  compiere il delitto (cfr. Cass. Pen. n. 21820/2022).
             (11)  In caso di concorso nel reato, qualora non si possa procedere a confisca diretta, è ammesso
                  il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per equivalente, nei confronti del singolo
                  correo per l’intero profitto, a prescindere della parte di cui egli abbia acquisito la disponibi-
                  lità. Cfr. Cass. Pen. n. 16685/2021.
             (12)  Dunque, mentre la confisca diretta presuppone un nesso pertinenziale tra il bene e il delitto,
                  e assolve quindi una misura preventiva, assimilabile ad una misura di sicurezza, con tutte le
                  conseguenze che ne derivano anche in termini di retroattività ex art. 200 c.p.p., la confisca
                  per equivalente prescinde da qualsiasi nesso pertinenziale, assumendo caratteri afflittivi e
                  sanzionatori. Cfr. Antonio Michele Abruzzese, Luigi Galluccio, La disciplina del sequestro e della
                  confisca nei reati tributari, in Fisco e Tasse, 1/2023.

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