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LA CONFISCA TRIBUTARIA:
LE SUE DOTI CAMALEONTICHE E LE NUOVE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOCIALE
L’innovazione maggiore si è avuta con l’introduzione della confisca per
equivalente, grazie al rinvio dell’articolo 322 ter c.p. ai reati tributari, superando
così le difficoltà derivanti dalla inapplicabilità della confisca diretta nei reati da
cui non si ha un concreto introito illecito. La giurisprudenza ha quindi ulterior-
mente specificato: “quanto alla determinazione del profitto in tema di reati tri-
butari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito d
qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione
del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello
derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a segui-
to dell’accertamento del debito tributario” .
(2)
Acceso nel tempo il dibattito anche per la possibilità di operare con la
confisca, sia essa diretta o per equivalente, nel caso di reati tributari commessi
nell’interesse o a vantaggio di una società o persona giuridica, nel cui patrimo-
nio quindi si realizza il profitto confiscabile.
Infatti, così come articolata dal legislatore, la confisca, nelle sue due forme
qui in disamina, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti del sog-
getto responsabile del fatto penalmente rilevante. Da qui la necessità di uno
specifico ragguaglio normativo che uniformasse le due realtà: la natura della
persona giuridica e il meccanismo di funzionamento della confisca.
Soccorso è stato dato dall’articolo 19 del d.lgs 231/2001 che, definendo la
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante
da reato, ha previsto l’espressa applicabilità della confisca nei confronti dell’ente
nel cui interesse o vantaggio la persona fisica ha commesso il reato. Tuttavia,
solo con la novella dell’anno 2019 è stata inserita, nei reati che fondano la
responsabilità degli enti, anche categoria dei reati tributari, con ogni prevedibile
discussione in dottrina e in giurisprudenza sulla gestione dei casi concreti dalla
novella del 2001 fino all’intervento del 2019. La giurisprudenza è quindi inter-
venuta, nel silenzio normativo, con soluzioni differenti a seconda della tipologia
di confisca. Quanto alla confisca diretta, la Corte di Cassazione ha predicato
l’applicabilità della confisca diretta del profitto o del sequestro preventivo anche
verso la persona giuridica in caso di reati tributari commessi dai suoi vertici,
purché il profitto fosse ancora nella disponibilità dell’ente .
(3)
In tal modo l’ente, avendo ancora la concreta disponibilità delle somme
illecitamente esistenti, non potesse considerarsi soggetto terzo estraneo al reato,
perché ne partecipava delle conseguenze patrimoniali, quali l’incremento o il
risparmio.
(2) Cass., SS.UU., n. 10561 del 30 gennaio 2014.
(3) Cass., Sez. III, 43816 del 1° dicembre 2016, SS.UU., 10561/2014.
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