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DOTTRINA
La mancata astensione del funzionario, qualora si trova in una situazione
di conflitto d’interesse, lede, da una parte l’interesse dei cittadini, in quanto il
funzionario pubblico è preposto a garantire la giustizia attraverso l’uguaglianza,
la parità di trattamento e la conseguente tutela della concorrenza; dall’altra l’im-
magine della pubblica amministrazione. Il funzionario pubblico ha quindi il
dovere etico, prima che giuridico, di astenersi in caso di conflitto d’interesse, per
incarnare un modello valoriale di “trasparenza” e “imparzialità” al servizio
esclusivo della Nazione (ex art. 98 Cost.).
La violazione di tale prescrizione equivale ad avere un comportamento
contrario ai doveri di ufficio. Pertanto, il dipendente pubblico, che non osserva
attentamente le prescrizioni in materia può essere oggetto di un procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità delle san-
zioni, oltre ad altri tipi di responsabilità di tipo civile, penale, contabile o ammi-
nistrativa, a seconda dell’azione compiuta.
Il legislatore ha previsto una serie di strumenti organizzativi per prevenire
il fenomeno dei conflitti d’interesse nelle varie fasi del rapporto lavorativo.
La legge 190/2012, in combinato disposto con il d.lgs 39/2013, ha previ-
sto meccanismi di pre-employment, ossia preclusioni di accesso alle cariche quan-
do sussistono condizioni d’inconferibilità e incompatibilità. Per inconferibilità
si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi di
vertice nella pubblica amministrazione o negli enti pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico a coloro che hanno riportato condanne penali
anche non passate in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione o
hanno ricoperto determinati incarichi gestionali e/o politici.
Il legislatore impone all’amministrazione che conferisce l’incarico di for-
mulare un giudizio prognostico ex ante, per evitare che lo svolgimento di deter-
minati incarichi e/o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni
favorevoli in vista del successivo conferimento di incarichi dirigenziali e assimi-
lati e, di conseguenza, possa comportare il rischio di un “accordo corruttivo”
per conseguire il vantaggio in maniera illecita.
Diversamente, l’“incompatibilità”, preclude che lo stesso soggetto rico-
pra “contemporaneamente” due ruoli potenzialmente in conflitto di interesse.
Il soggetto nominato nel nuovo incarico ha l’obbligo di scegliere, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, se permanere nell’in-
carico già ricoperto o assumere un nuovo incarico.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
tenuto a monitorare il rispetto delle prescrizioni legislative e a segnalarne
l’eventuale violazione all’ANAC.
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