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DOTTRINA




                  La mancata astensione del funzionario, qualora si trova in una situazione
             di conflitto d’interesse, lede, da una parte l’interesse dei cittadini, in quanto il
             funzionario pubblico è preposto a garantire la giustizia attraverso l’uguaglianza,
             la parità di trattamento e la conseguente tutela della concorrenza; dall’altra l’im-
             magine  della  pubblica  amministrazione.  Il  funzionario  pubblico  ha  quindi  il
             dovere etico, prima che giuridico, di astenersi in caso di conflitto d’interesse, per
             incarnare  un  modello  valoriale  di  “trasparenza”  e  “imparzialità”  al  servizio
             esclusivo della Nazione (ex art. 98 Cost.).
                  La violazione di tale prescrizione equivale ad avere un comportamento
             contrario ai doveri di ufficio. Pertanto, il dipendente pubblico, che non osserva
             attentamente le prescrizioni in materia può essere oggetto di un procedimento
             disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità delle san-
             zioni, oltre ad altri tipi di responsabilità di tipo civile, penale, contabile o ammi-
             nistrativa, a seconda dell’azione compiuta.
                  Il legislatore ha previsto una serie di strumenti organizzativi per prevenire
             il fenomeno dei conflitti d’interesse nelle varie fasi del rapporto lavorativo.
                  La legge 190/2012, in combinato disposto con il d.lgs 39/2013, ha previ-
             sto meccanismi di pre-employment, ossia preclusioni di accesso alle cariche quan-
             do sussistono condizioni d’inconferibilità e incompatibilità. Per inconferibilità
             si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi di
             vertice nella pubblica amministrazione o negli enti pubblici e negli enti di diritto
             privato in controllo pubblico a coloro che hanno riportato condanne penali
             anche non passate in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione o
             hanno ricoperto determinati incarichi gestionali e/o politici.
                  Il legislatore impone all’amministrazione che conferisce l’incarico di for-
             mulare un giudizio prognostico ex ante, per evitare che lo svolgimento di deter-
             minati incarichi e/o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni
             favorevoli in vista del successivo conferimento di incarichi dirigenziali e assimi-
             lati e, di conseguenza, possa comportare il rischio di un “accordo corruttivo”
             per conseguire il vantaggio in maniera illecita.
                  Diversamente, l’“incompatibilità”, preclude che lo stesso soggetto rico-
             pra “contemporaneamente” due ruoli potenzialmente in conflitto di interesse.
             Il soggetto nominato nel nuovo incarico ha l’obbligo di scegliere, a pena di
             decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, se permanere nell’in-
             carico già ricoperto o assumere un nuovo incarico.
                  Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
             tenuto  a  monitorare  il  rispetto  delle  prescrizioni  legislative  e  a  segnalarne
             l’eventuale violazione all’ANAC.

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