Page 122 - Rassegna 2023-3
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DOTTRINA




                  Uno  dei  meriti  di  siffatta  presa  di  coscienza,  che  ha  coinvolto  l’intero
             movimento sportivo internazionale, è stato quello di evidenziare l’inadeguatez-
             za delle risposte sinora fornite, a livello normativo, dai singoli paesi .
                                                                              (11)
                  Dal punto di vista giuridico, la stella polare in materia è data dal Codice
             Sportivo Antidoping , in vigore dal 1° febbraio 2023, ove, tra le altre cose,
                                 (12)
             sono specificati i ruoli e le responsabilità fondamentali degli atleti e del loro per-
             sonale di supporto, nonché esaminate, nel dettaglio, le pratiche violative della
             normativa sportivo antidoping .
                                          (13)
                  Tutto ciò premesso, è importante precisare che l’ambito sportivo - pur
             nella sua sostanziale autonomia - è caratterizzato da un’eterogeneità di fonti, dal
             momento che nella sua sfera di interesse operano e sono attratte attività ulterio-
             ri e ad esso pertinenti, sino a toccare una serie di aspetti di competenza statale,
             da tempo non più “disinteressato” alla regolamentazione del milieu sportivo.
                  La normativa antidoping non fa eccezione, ed anzi appartiene alla cosid-
             detta  competenza  concorrente  delle  Regioni,  pur  limitata  dalla  riserva  dello
             Stato  delle  norme  generali  in  materia  di  sport,  ex  art.  117,  comma  3,  della
             Costituzione italiana .
                                (14)


             3.  La lotta internazionale al fenomeno del doping: cenni storici
                  In campo europeo, è stato nel corso del Forum Europeo sullo Sport, svol-
             tosi a Bruxelles nell’ottobre 2001, che per la prima volta si è sentito parlare di
             Europa senza frontiere come terreno fertile per coloro che muovevano le file
             del “sistema doping”, anziché per quelli che tentavano di combatterlo .
                                                                                (15)
                  Sul tema, è appena il caso di ricordare che, ai tempi, il giurista era costretto
             a misurarsi con un sistema di fonti e discipline anche molto diverse tra loro: le
             norme emanate dal Movimento Olimpico e dai Comitati Olimpici Nazionali,


             (11)  Amplius, M. Vigna, La lotta internazionale al fenomeno del Doping, in Argomenti di Diritto Nazionale
                  e  Internazionale  dello  Sport  e  di  Giustizia  Sportiva,  G.  Terracciano,  P.  Sandulli,  C.  Rombolà,
                  Duepuntozero Edizioni, 2022, pp. 411-429.
             (12)  Rubricato Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi standard
                  internazionali.
             (13)  Il  testo  completo  alla  pagina:  https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-
                  sportive-antidoping/426-codice-sportivo-antidoping-di-nado-italia-csa-%E2%80%93-in-
                  vigore-dal-7-giugno-2022/file.html.
             (14)  Compatibilmente con i principi dell’autonomia e del decentramento apportati dalla riforma
                  del titolo V della Costituzione, l’ordinamento sportivo è stato inserito, come detto, tra le mate-
                  rie a legislazione concorrente per cui spetta alla Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
                  determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla legislazione dello Stato.
             (15)  Sul punto, si veda anche P. Mennea, Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria, Giuffrè
                  Editore, 2009, p. 145.

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