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DOTTRINA
Lo scopo degli Standard per la protezione della privacy e delle informa-
zioni personali consiste nell’assicurare il rispetto, da parte di tutti i soggetti isti-
tuzionali coinvolti nelle procedure antidoping, di un livello minimo di tutela dei
dati personali degli atleti, con particolare riferimento ai whereabouts (controlli
senza preavviso), ai controlli antidoping e alle esenzioni ai fini terapeutici.
Il Codice attribuisce alla WADA la responsabilità di monitorare e far
rispettare da parte dei firmatari il Codice e gli Standard Internazionali, con il
chiaro scopo di garantire che regole e programmi antidoping strutturati e con-
formi al Codice vengano implementati e applicati in modo coerente ed efficace
in tutti gli sport e tutti i Paesi, in modo tale che gli atleti che rispettano le regole
possano avere fiducia nell’esistenza di una concorrenza leale e in condizioni di
parità, così come anche il pubblico di appassionati circa il mantenimento del-
l’integrità dello sport. Con specifico riguardo al tema della formazione, gli
Standard Internazionali riconoscono l’obiettivo di preservare lo spirito sportivo
così come delineato dal Codice, promuovendo un ambiente sportivo pulito,
mediante, nello specifico:
la definizione di requisiti minimi relativi alla pianificazione, implemen-
tazione, monitoraggio e valutazione di programmi educativi/formativi efficaci;
la chiara individuazione di ruoli e responsabilità dei responsabili della
pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi educati-
vi/formativi;
l’aiuto ai firmatari circa la ottimizzazione dell’uso delle risorse a loro
disposizione.
Infine, lo scopo gli Standard in relazione alla responsabilità delle organizza-
zioni antidoping in materia di gestione dei risultati si traduce nella definizione di
alcuni principi e obblighi fondamentali, applicabili alle varie fasi della gestione dei
risultati, quali la notifica di potenziali violazioni delle norme antidoping, le sospen-
sioni cautelari, l’accertamento di violazioni di norme antidoping, includi i cosiddet-
ti result management agreement (accordi sulla sanzione) e la procedura dibattimentale,
fino all’emissione e la notifica della decisione e della successiva fase di appello.
b) l’uso terapeutico della sostanza o metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun migliora-
mento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in
seguito al trattamento di una documentata patologia medica;
c) l’uso di qualsiasi sostanza o metodo proibito volto a incrementare livelli “bassi-normali di
qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile;
d) non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all’uso della sostanza o del metodo altri-
menti proibiti;
e) la necessità di utilizzare la sostanza o il metodo altrimenti proibiti non può essere conse-
guenza, in tutto o in parte, di un precedente utilizzo, non corredato da un’esenzione a fini
terapeutici, di qualsivoglia sostanza o metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso.
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