Page 127 - Rassegna 2023-3
P. 127

IL FENOMENO DEL DOPING DALLA PROSPETTIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE




                    Il Codice Mondiale Antidoping costituisce la legge fondamentale che ispi-
               ra le politiche adottate a livello globale, e per questo ha ricevuto il supremo rico-
               noscimento da parte della Carta Olimpica e, da ultimo, dalla Convenzione sul
               doping dell’Unesco .
                                  (25)

               4.3 La Convenzione UNESCO
                    Come osservato da autorevole dottrina , la linea Maginot nei confronti
                                                           (26)
               del doping è stata ulteriormente puntellata con l’adozione della Convenzione
               internazionale  contro  il  doping  nello  sport ,  firmata  a  Parigi  il  19  ottobre
                                                          (27)
               2005, nell’ambito della XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO .
                                                                                  (28)
                    Si può dire che la Convenzione rappresenti una sorta di trait d’union tra
               le fonti di diritto internazionale pubblico e quelle di diritto internazionale dello
               sport, come il Codice Mondiale Antidoping, richiamato a più riprese sin dai
               primi articoli della norma .
                                        (29)
                    L’intento è molto chiaro: contrastare il fenomeno del doping in maniera
               coordinata su un doppio binario, governativo e sportivo.
                    Gli allegati alla Convenzione, da considerarsi parte integrante della stessa
               (a differenza delle appendici, che non obbligano i firmatari alla loro adozione),
               contengono la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti, nonché la procedura
               per la richiesta di esenzione a fini terapeutici: tali prescrizioni sono da conside-
               rarsi, come si dice in gergo giuridico, “cogenti” per i firmatari, e obbligano gli
               stessi alla loro integrale adozione. La Convenzione rivolge la propria attenzione,
               in primo luogo, alla politica interna dei Paesi firmatari: già il Titolo II, rubricato
               “Lotta antidoping su scala nazionale”, obbliga gli Stati a garantire l’applicazione
               della Convenzione attraverso l’adozione di misure di coordinamento a livello
               nazionale, atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di
               ridurne l’utilizzo da parte degli sportivi, nonché la produzione, la circolazione,
               l’importazione,  la  distribuzione  e  la  vendita  di  dette  sostanze  e  metodi;  tali

               (25)  Ad onor del vero, già con la firma della “Dichiarazione di Copenaghen” del 1999, i Paesi UE si
                    erano impegnati a uniformare le singole legislazioni alle disposizioni del Codice; allo stesso tempo,
                    gli ordinamenti sportivi nazionali e internazionali hanno avviato e per la maggior parte concluso
                    il procedimento di adozione dei regolamenti attuativi del Codice Mondiale Antidoping WADA.
               (26)  M. Vigna, op. cit.
               (27)  Il  testo  della  Convenzione  è  disponibile  sul  sito  ufficiale  dell’UNESCO,  alla  pagina:
                    https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-convention-against-doping-sport.
               (28)  Ad oggi, la Convenzione è stata ratificata, accettata e adottata da 189 Stati. Nel dettaglio, essa
                    si compone di 43 articoli, due allegati, contenenti l’elenco delle sostanze proibite e gli stan-
                    dard per l’autorizzazione all’uso di determinate sostanze a fini terapeutici, e da tre Appendici,
                    ossia il Codice e gli Standard Internazionali WADA per i laboratori e per i controlli.
               (29)  Il riconoscimento del Codice WADA è previsto già all’art. 4 della Convenzione, che impone
                    agli Stati firmatari di rispettarne i principi.

                                                                                        125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132