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IL FENOMENO DEL DOPING DALLA PROSPETTIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE
Il Codice Mondiale Antidoping costituisce la legge fondamentale che ispi-
ra le politiche adottate a livello globale, e per questo ha ricevuto il supremo rico-
noscimento da parte della Carta Olimpica e, da ultimo, dalla Convenzione sul
doping dell’Unesco .
(25)
4.3 La Convenzione UNESCO
Come osservato da autorevole dottrina , la linea Maginot nei confronti
(26)
del doping è stata ulteriormente puntellata con l’adozione della Convenzione
internazionale contro il doping nello sport , firmata a Parigi il 19 ottobre
(27)
2005, nell’ambito della XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO .
(28)
Si può dire che la Convenzione rappresenti una sorta di trait d’union tra
le fonti di diritto internazionale pubblico e quelle di diritto internazionale dello
sport, come il Codice Mondiale Antidoping, richiamato a più riprese sin dai
primi articoli della norma .
(29)
L’intento è molto chiaro: contrastare il fenomeno del doping in maniera
coordinata su un doppio binario, governativo e sportivo.
Gli allegati alla Convenzione, da considerarsi parte integrante della stessa
(a differenza delle appendici, che non obbligano i firmatari alla loro adozione),
contengono la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti, nonché la procedura
per la richiesta di esenzione a fini terapeutici: tali prescrizioni sono da conside-
rarsi, come si dice in gergo giuridico, “cogenti” per i firmatari, e obbligano gli
stessi alla loro integrale adozione. La Convenzione rivolge la propria attenzione,
in primo luogo, alla politica interna dei Paesi firmatari: già il Titolo II, rubricato
“Lotta antidoping su scala nazionale”, obbliga gli Stati a garantire l’applicazione
della Convenzione attraverso l’adozione di misure di coordinamento a livello
nazionale, atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di
ridurne l’utilizzo da parte degli sportivi, nonché la produzione, la circolazione,
l’importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi; tali
(25) Ad onor del vero, già con la firma della “Dichiarazione di Copenaghen” del 1999, i Paesi UE si
erano impegnati a uniformare le singole legislazioni alle disposizioni del Codice; allo stesso tempo,
gli ordinamenti sportivi nazionali e internazionali hanno avviato e per la maggior parte concluso
il procedimento di adozione dei regolamenti attuativi del Codice Mondiale Antidoping WADA.
(26) M. Vigna, op. cit.
(27) Il testo della Convenzione è disponibile sul sito ufficiale dell’UNESCO, alla pagina:
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/international-convention-against-doping-sport.
(28) Ad oggi, la Convenzione è stata ratificata, accettata e adottata da 189 Stati. Nel dettaglio, essa
si compone di 43 articoli, due allegati, contenenti l’elenco delle sostanze proibite e gli stan-
dard per l’autorizzazione all’uso di determinate sostanze a fini terapeutici, e da tre Appendici,
ossia il Codice e gli Standard Internazionali WADA per i laboratori e per i controlli.
(29) Il riconoscimento del Codice WADA è previsto già all’art. 4 della Convenzione, che impone
agli Stati firmatari di rispettarne i principi.
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