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DOTTRINA
misure sono dovute anche nei confronti del personale di supporto degli spor-
tivi, al fine di sanzionale le violazioni commesse nei confronti della normativa
antidoping.
Maggiore trasparenza viene altresì pretesa nell’ambito della produzione e distri-
buzione degli integratori alimentari, imponendo agli Stati parte di incoraggiare l’ado-
zione di buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti
indicati, anche fornendo precise informazioni circa la composizione analitica .
(30)
In tema di organizzazione interna, si segnalano le Misure di natura finan-
ziaria e operativa di supporto all’attività dei controlli antidoping, disciplinate
dagli artt. 11 e 12 , laddove invece il Titolo III rivolge le proprie attenzioni alla
(31)
cooperazione internazionale, con specifico riferimento al ruolo della WADA,
quale punto di raccordo globale delle politiche antidoping .
(32)
Il legislatore UNESCO dedica infine i Titoli IV e V alle tematiche della
formazione e della ricerca, ponendo specifici obblighi agli Stati parte.
5. Le nuove frontiere del doping: doping funzionale e doping virtuale
Per dare una maggiore esaustività alla presente analisi - obiettivo tutt’altro
che semplice, visto il carattere mutevole del tema affrontato - è opportuno fare
cenno anche a pratiche che integrano l’illecito, che tuttavia non corrispondono
alle tradizionali fattispecie di doping.
Il riferimento è al doping funzionale e al doping virtuale, che interessano
due settori completamente differenti nella sostanza, bensì uniti da una certa
similarità nella fase per così dire patologica dell’esecuzione della prestazione
(sportiva).
(30) Tra le misure adottate, si segnalano:
- l’etichettatura globale, che fornisce la garanzia della qualità;
- la pubblicità corretta e trasparente;
- il controllo della produzione;
- la limitazione della disponibilità.
(31) Quanto alle prime, è previsto che i firmatari inseriscano nei propri bilanci il finanziamento
di programmi nazionali di controlli antidoping in tutte le discipline sportive, anche attraverso
sovvenzioni in favore delle organizzazioni sportive tramite il Fund for the Elimination of
Doping in Sport (istituito nel 2008), che possono essere revocate in caso di violazione della
normativa antidoping. Riguardo alle seconde, gli Stati parte si impegnano a incoraggiare e a
facilitare l’esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizio-
ne, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice WADA.
(32) A livello specificamente operativo i firmatari saranno tenuti a facilitare l’attuazione da parte
della WADA ai controlli antidoping, rimuovendo eventuali ostacoli alla rapida circolazione
transfrontaliera degli addetti al controllo e dei relativi campioni, nonché a riconoscere reci-
procamente le procedure di controllo e i metodi di gestione dei risultati, purché conformi al
Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.
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