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IL FENOMENO DEL DOPING DALLA PROSPETTIVA ITALIANA E INTERNAZIONALE




               dalle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, da una parte, quelle di
               derivazione pubblicistica, emanate dai singoli Stati, dalle Istituzioni Europee e
               da altri Organismi a livello mondiale, dall’altra. Non si dimentichi, inoltre, la dif-
               ficoltà di armonizzare le norme di derivazione domestica: si pensi alle differenze
               ordinamentali tra quei Paesi in cui l’intervento statuale è particolarmente pro-
               nunciato, e quelli in cui vige l’autonomia, anche regolamentare, dell’ordinamento
               sportivo. Tale ultima difformità si ripercuoteva anche nel regime sanzionatorio
               e nelle gradazioni di responsabilità previste, nella disciplina dei prelievi, nell’elen-
               co delle sostanze vietate, nei tempi e nelle modalità dei controlli, e, infine, nella
               ripartizione degli interventi tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sportive.
                    In un simile quadro generale, proprio la consapevolezza di una mutevole e
               spesso convulsa produzione di norme, leggi e regolamenti a livello dei singoli
               Paesi, ha ispirato l’azione delle Istituzioni Europee e successivamente dell’Agenzia
               Mondiale Antidoping (WADA)  nella ricerca di risposte adeguate alla comples-
                                             (16)
               sità del fenomeno e sulla necessità di una strategia e un indirizzo comune .
                                                                                     (17)


               4.  Le fonti di diritto internazionale in materia di doping

               4.1. La Convenzione Antidoping di Strasburgo
                    Il primo strumento di diritto internazionale pubblico che ha dato origine alle
               politiche nazionali antidoping e, soprattutto, alla cooperazione intergovernativa in
               materia,  è  stata  la  Convenzione  Antidoping  di  Strasburgo,  conclusasi  il  16
               novembre 1989 ed entrata in vigore il 1° marzo del 1990, dai rappresentanti
               degli Stati membri del Consiglio d’Europa .
                                                        (18)
                    Questo atto d’impulso ufficiale ha costituito una prima, importante, rac-
               comandazione rivolta ai Paesi contraenti di coordinare, in primo luogo a livello
               interno, le politiche e le azioni dei propri servizi governativi e degli altri organi-
               smi pubblici, nonché ad adottare le misure più adeguate al contenimento della
               disponibilità e dell’utilizzazione delle sostanze e pratiche dopanti.
               (16)  Istituita  nel  1999  a  Losanna,  l’Agenzia  Mondiale  Antidoping  (World  Anti-Doping  Agency -
                    WADA) conserva la sede legale in Svizzera, ma ha trasferito la sede operativa a Montreal, in
                    Canada. Essa ha lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping a livello interna-
                    zionale. Composta da rappresentanti del Movimento Olimpico, enti pubblici, organizzazioni
                    intergovernative e del settore privato, la WADA ha, tra gli altri, il compito di rafforzare, soste-
                    nere e coordinare una politica di informazione globale sui danni del doping, rafforzando i prin-
                    cipi di fair play nello Sport e sanzionando coloro che ingannano sé stessi e la disciplina sportiva.
               (17)  Amplius, M. Vigna, op. cit.
               (18)  Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 52 Stati, tra i quali l’Italia, con Legge 29 novem-
                    bre 1995, n. 522, rubricata Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta
                    a Strasburgo il 16 novembre 1989 e pubblicata in G.U. 9 dicembre 1995, n. 287.

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