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DOTTRINA




                  D’altro canto, la Convenzione non ha mai avuto la pretesa di creare un
             modello uniforme di lotta al doping, ma quello - per certi versi più ambizioso
             e meritorio - di tracciare un percorso comune fra Stati e fissare delle linee guida
             rivolte ai Paesi aderenti per l’adozione di opportune misure legislative, tecniche
             e finanziarie di contrasto al fenomeno. All’interno del documento si legge, inol-
             tre, una prima definizione condivisa del concetto di doping, quale “sommini-
             strazione agli sportivi o uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche
             di agenti dopanti o di metodi di doping” (art. 2), e la connessa e necessaria elen-
             cazione delle “sostanze e metodi proibiti in permanenza (dentro e fuori com-
             petizione)”, allegata alla Convenzione.
                  Al fine di incentivare l’applicazione della Convenzione, oltre alla predispo-
             sizione di un servizio di monitoraggio circa l’esatta ottemperanza da parte dei
             firmatari delle misure e degli adempimenti indicati , il Consiglio d’Europa ha
                                                             (19)
             adottato  a  Varsavia,  il  12  settembre  2002,  un  Protocollo  aggiuntivo  alla
             Convenzione, finalizzato a semplificare e ad armonizzare la cooperazione tra gli
             Stati firmatari nel campo dei controlli transfrontalieri e del riconoscimento reci-
             proco dei risultati dei controlli antidoping.
                  L’innovazione più significativa introdotta nel nuovo protocollo è rappre-
             sentata dall’entrata in scena della Agenzia Mondiale Antidoping, istituita, nelle
             more, il 10 novembre 1999 a Losanna, il cui riconoscimento è stato inizialmente
             limitato alla competenza e alla legittimazione a effettuare i controlli antidoping .
                                                                                      (20)

             4.2 Il Codice Mondiale Antidoping
                  Il Codice Mondiale Antidoping, la carta fondamentale in materia nell’am-
             bito del diritto internazionale dello sport, è stato adottato per la prima volta
             dall’Agenzia Mondiale Antidoping nel 2003, è entrato in vigore nel 2004 ed è
             stato successivamente emendato ogni seennio, tale per cui l’ultima versione è
             datata 1° gennaio 2021 .
                                   (21)
                  Il Codice è integrato da otto regolamenti di carattere tecnico-operativo,
             detti  Standard  Internazionali,  che  ne  favoriscono  l’attuazione  di  dettaglio  in
             determinate aree:
             (19)  Tale  servizio  è  demandato  a  uno  specifico  organo  di  controllo,  denominato  Gruppo
                  Permanente di Vigilanza.
             (20)  Si legge, infatti, all’art. 1, comma 3, del Protocollo: “Le Parti riconoscono ugualmente la com-
                  petenza dell’Agenzia Mondiale Antidoping nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo
                  operanti su mandato di quest’ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, con-
                  trolli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli
                  sono comunicati all’organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati (…)”.
             (21)  Per una panoramica approfondita sul Codice 2021 si consiglia A Guide To The Main Changes
                  Under The 2021 World Anti-Doping Code, di W. Synrem su www.lawinsport.com, 12 maggio 2020.

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