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DOTTRINA
D’altro canto, la Convenzione non ha mai avuto la pretesa di creare un
modello uniforme di lotta al doping, ma quello - per certi versi più ambizioso
e meritorio - di tracciare un percorso comune fra Stati e fissare delle linee guida
rivolte ai Paesi aderenti per l’adozione di opportune misure legislative, tecniche
e finanziarie di contrasto al fenomeno. All’interno del documento si legge, inol-
tre, una prima definizione condivisa del concetto di doping, quale “sommini-
strazione agli sportivi o uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche
di agenti dopanti o di metodi di doping” (art. 2), e la connessa e necessaria elen-
cazione delle “sostanze e metodi proibiti in permanenza (dentro e fuori com-
petizione)”, allegata alla Convenzione.
Al fine di incentivare l’applicazione della Convenzione, oltre alla predispo-
sizione di un servizio di monitoraggio circa l’esatta ottemperanza da parte dei
firmatari delle misure e degli adempimenti indicati , il Consiglio d’Europa ha
(19)
adottato a Varsavia, il 12 settembre 2002, un Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione, finalizzato a semplificare e ad armonizzare la cooperazione tra gli
Stati firmatari nel campo dei controlli transfrontalieri e del riconoscimento reci-
proco dei risultati dei controlli antidoping.
L’innovazione più significativa introdotta nel nuovo protocollo è rappre-
sentata dall’entrata in scena della Agenzia Mondiale Antidoping, istituita, nelle
more, il 10 novembre 1999 a Losanna, il cui riconoscimento è stato inizialmente
limitato alla competenza e alla legittimazione a effettuare i controlli antidoping .
(20)
4.2 Il Codice Mondiale Antidoping
Il Codice Mondiale Antidoping, la carta fondamentale in materia nell’am-
bito del diritto internazionale dello sport, è stato adottato per la prima volta
dall’Agenzia Mondiale Antidoping nel 2003, è entrato in vigore nel 2004 ed è
stato successivamente emendato ogni seennio, tale per cui l’ultima versione è
datata 1° gennaio 2021 .
(21)
Il Codice è integrato da otto regolamenti di carattere tecnico-operativo,
detti Standard Internazionali, che ne favoriscono l’attuazione di dettaglio in
determinate aree:
(19) Tale servizio è demandato a uno specifico organo di controllo, denominato Gruppo
Permanente di Vigilanza.
(20) Si legge, infatti, all’art. 1, comma 3, del Protocollo: “Le Parti riconoscono ugualmente la com-
petenza dell’Agenzia Mondiale Antidoping nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo
operanti su mandato di quest’ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, con-
trolli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli
sono comunicati all’organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati (…)”.
(21) Per una panoramica approfondita sul Codice 2021 si consiglia A Guide To The Main Changes
Under The 2021 World Anti-Doping Code, di W. Synrem su www.lawinsport.com, 12 maggio 2020.
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