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DOTTRINA




                  Il rapporto tra reato militare e reato comune è problema tutt’altro che
             dogmatico, ponendo importanti considerazioni in punto di riparto di giurisdi-
             zione e competenza per connessione.
                  L’art. 13 c.p.p. disciplina, unitamente all’art. 12 c.p.p., ulteriori ipotesi di
             connessione tra procedimenti appartenenti a giudici ordinari e speciali; in par-
             ticolare, in caso di concorrenza tra procedimenti aventi ad oggetto reati comuni
             e reati militari, “la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato
             comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’arti-
             colo 16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordi-
             nario”. È chiaro che la connessione tra procedimenti - secondo i principi dettati
             dal codice di rito - opera solo nelle ipotesi in cui trattasi di reati ontologicamen-
             te diversi e sussista, quindi, un concorso di reati.
                  A tal fine, appunto, viene in rilievo l’annoso problema della identificazione
             dell’idem: l’operatore del diritto deve guardare alla dimensione storico-naturali-
             stica del fatto, agli elementi strutturali della fattispecie legale astratta, al criterio
             di valore incentrato sul bene giuridico protetto.
                  La risoluzione del problema della unità e pluralità di reati  ci consente di
                                                                         (4)
             capire quando abbiamo una pluralità di condotte e quando siamo in presenza
             di  un’unica  condotta;  quando  abbiamo  un  reato  unico  ma  plurisussistente;
             quando, in presenza di una sola condotta, abbiamo plurime violazioni di leggi
             penali, anche di natura diversa; quando il concorso è formale o materiale oppu-
             re il concorso è apparente.
                  L’unità spazio-temporale non può ex se dirimere la questione attinente alla
             configurazione di un reato unico o una pluralità di reati; talvolta è il legislatore
             a determinare forme di unità normativa, accomunando più condotte in un’uni-
             ca fattispecie, si pensi ai reati abituali oppure a tipizzare clausole di riserva o di
             sussidiarietà, scegliendo a priori quale norma applicare. Per risolvere problemi
             applicativi, pertanto, la giurisprudenza di legittimità negli ultimi decenni ha for-
             mulato criteri idonei ad identificare i casi di idem - stessa materia - e individuare
             la norma applicabile.
                  La questione si pone, soprattutto, per i casi in cui uno stesso fatto rientra
             in più fattispecie legali astratte, anche di natura diversa (ad esempio, legge pena-
             le comune e legge penale speciale/militare).
                  Se a priori si identifica un idem, dunque, un fatto che - per coordinate spa-
             ziali e temporali nonché circostanziali - sembra essere inquadrabile in più vio-
             lazioni, è opportuno individuare la norma prevalente, al fine di evitare ingiuste

             (4)   F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam, 2009.


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