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DOTTRINA
1. Premessa
Negli ultimi decenni, in particolare dalla legge 80/1991, si è assistito sem-
pre più ad una normalizzazione della giustizia militare amministrata da giudici
togati, al fine di smantellare i residui della cosiddetta “giustizia dei capi”
(1)
paventata in epoca successiva all’entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale in cui la giurisdizione militare era considerata “eccezionale”
rispetto alla giurisdizione ordinaria .
(2)
Il processo di normalizzazione, da un lato, attraversa il tema del riconosci-
mento dell’indipendenza della magistratura militare, dotata di un organo di
autogoverno, dall’altro si confronta con l’introduzione di norme tipizzate già
dal codice di procedura penale ordinario, nel tentativo di assimilare - ove pos-
sibile - i due riti.
Ma la “ordinarizzazione” non involge solo profili pan-processuali, bensì avvi-
cina il mondo militare, pur sempre nella valorizzazione degli aspetti appunto “spe-
cializzanti”, al mondo comune ponendo al centro sia l’interesse militare e la disci-
plina, che l’essere umano entro ed oltre lo status militare. Precipitato applicativo di
questo processo - auspicato dalla dottrina e realizzato dal lavoro del legislatore e
della giurisprudenza di legittimità - è il raffronto, sempre più effettivamente legato
al “fatto” e non solo alla “norma” tra il reato comune e il reato militare.
Sin dagli anni Ottanta, infatti, si è assistito ad una prassi giurisprudenziale
molto attenta ad eliminare ogni forma di disparità di trattamento sanzionatorio
in ossequio ai principi di equità, ragionevolezza e congruità.
Questo lavoro vuole analizzare le contiguità tra la giustizia militare e la giu-
stizia comune in una sfera al quanto delicata quale quella dei diritti umani e, in
particolare, della tutela dell’identità personale e di tutte le sue proiezioni.
2. Il rapporto tra il reato comune ed il reato militare: dall’applicazione
del principio dell’assorbimento ispirato alla “specialità forte” della
giurisdizione militare al concorso formale di reato in ottica equitativa
Il reato militare, ai sensi dell’art. 37 c.p.m.p. (Codice penale militare di
pace) è “qualunque violazione della legge penale militare”: ciò che qualifica un
fatto come reato militare è, quindi, la previsione legislativa, dunque, la tipizza-
zione da parte del legislatore.
(1) Maggiore R., Tribunali militari e costituzione, in Rassegna Giustizia Militare, 1977, pp. 227 ss.
(2) Ai sensi dell’art. 103 della Costituzione: “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giu-
risdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-
tari commessi da appartenenti alle Forze Armate”.
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