Page 90 - Rassegna 2023-3
P. 90

DOTTRINA




             1.  Premessa
                  Negli ultimi decenni, in particolare dalla legge 80/1991, si è assistito sem-
             pre più ad una normalizzazione della giustizia militare amministrata da giudici
             togati,  al  fine  di  smantellare  i  residui  della  cosiddetta  “giustizia  dei  capi”
                                                                                       (1)
             paventata  in  epoca  successiva  all’entrata  in  vigore  della  nostra  Carta
             Costituzionale  in  cui  la  giurisdizione  militare  era  considerata  “eccezionale”
             rispetto alla giurisdizione ordinaria .
                                              (2)
                  Il processo di normalizzazione, da un lato, attraversa il tema del riconosci-
             mento  dell’indipendenza  della  magistratura  militare,  dotata  di  un  organo  di
             autogoverno, dall’altro si confronta con l’introduzione di norme tipizzate già
             dal codice di procedura penale ordinario, nel tentativo di assimilare - ove pos-
             sibile - i due riti.
                  Ma la “ordinarizzazione” non involge solo profili pan-processuali, bensì avvi-
             cina il mondo militare, pur sempre nella valorizzazione degli aspetti appunto “spe-
             cializzanti”, al mondo comune ponendo al centro sia l’interesse militare e la disci-
             plina, che l’essere umano entro ed oltre lo status militare. Precipitato applicativo di
             questo processo - auspicato dalla dottrina e realizzato dal lavoro del legislatore e
             della giurisprudenza di legittimità - è il raffronto, sempre più effettivamente legato
             al “fatto” e non solo alla “norma” tra il reato comune e il reato militare.
                  Sin dagli anni Ottanta, infatti, si è assistito ad una prassi giurisprudenziale
             molto attenta ad eliminare ogni forma di disparità di trattamento sanzionatorio
             in ossequio ai principi di equità, ragionevolezza e congruità.
                  Questo lavoro vuole analizzare le contiguità tra la giustizia militare e la giu-
             stizia comune in una sfera al quanto delicata quale quella dei diritti umani e, in
             particolare, della tutela dell’identità personale e di tutte le sue proiezioni.


             2.  Il rapporto tra il reato comune ed il reato militare: dall’applicazione
               del  principio  dell’assorbimento  ispirato  alla  “specialità  forte”  della
               giurisdizione militare al concorso formale di reato in ottica equitativa

                  Il reato militare, ai sensi dell’art. 37 c.p.m.p. (Codice penale militare di
             pace) è “qualunque violazione della legge penale militare”: ciò che qualifica un
             fatto come reato militare è, quindi, la previsione legislativa, dunque, la tipizza-
             zione da parte del legislatore.
             (1)   Maggiore R., Tribunali militari e costituzione, in Rassegna Giustizia Militare, 1977, pp. 227 ss.
             (2)   Ai sensi dell’art. 103 della Costituzione: “I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giu-
                  risdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-
                  tari commessi da appartenenti alle Forze Armate”.

             88
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95