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DUE “DIRITTI” APPLICABILI PER UN SOLO INDIVIDUO
Non può nemmeno trascurarsi che taluni dei reati comuni presentano,
quali elementi specializzanti, le qualifiche soggettive dell’autore del reato, cosid-
detti reati propri: proprio la presenza di questi elementi specializzanti può avvi-
cinare il mondo militare al mondo comune, si pensi, ad esempio, alla qualifica
di pubblico ufficiale o qualifiche militari eventualmente rivestita dall’autore del
reato o dalla persona offesa.
In questi casi, in applicazione dei principi elaborati dalla Corte di
Cassazione Penale, in materia di concorso apparente di norme, si è raggiunto
un punto di svolta nel rapporto tra le norme penali comuni e le norme penali
militari senza svilire la naturale specialità delle seconde rispetto alle prime.
In passato, infatti, la specialità dettata e dalla qualifica soggettiva - qualifica
di militare dell’autore del reato e/o della persona offesa, sia esso superiore
gerarchico o inferiore gerarchico - e dalla natura precipua dell’interesse protetto
- ordine militare, disciplina militare, rapporto gerarchico - giustificava spesso
l’applicazione della sola legge speciale, in applicazione dell’art. 15 c.p. secondo
cui: “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Questo assorbimento, finalizzato ad evitare inutili duplicazioni processuali
dinnanzi a due Autorità giudiziarie diverse e ad impedire ipotesi vietate di bis in
idem, veniva talvolta giustificato da esigenze cosiddette equitative, ritenendo
maggiormente equa l’applicazione della sanzione penale militare ad un fatto
commesso da un militare in servizio.
Questa impostazione generava talvolta storture.
Si pensi ai casi in cui una norma penale comune punisca un fatto -sussu-
mibile anche sotto la fattispecie militare - con una pena più grave rispetto alla
pena comminata dalla legge militare.
Ebbene, in queste ipotesi, pur essendo in presenza di un caso di specialità
tra due fattispecie che presentano i medesimi elementi costitutivi, ma con un
quid pluris che rende speciale e, dunque, applicabile una delle due, si verifiche-
rebbe un paradosso: il fatto verrebbe punito con una pena inferiore generando
una disparità di trattamento ingiustificata perché non corrispondente al giudizio
di disvalore penale dato dal legislatore.
Questa aberrazione giuridica non potrebbe mai essere ammessa in uno
Stato di diritto governato da un principio di legalità formale-sostanziale.
Da questo ragionamento analitico, infatti, si è preso spunto per teorizzare
e, quindi applicare, le coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di
legittimità per i reati comuni, anche ai reati militari.
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