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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
reasonable basis in fact, as it did not examine any evidence to confirm or refute
the applicant’s allegations. It failed, in particular, to examine the critical aspect
of the case, namely whether the questore was able to demonstrate the existence
of specific facts serving as a basis for the assessment that the applicant consti-
tuted a danger to his wife. These elements lead the Court to conclude that the
Consiglio di Stato confined itself to a purely formal examination of the deci-
sion to impose the caution» .
(39)
Si noti che qui la Corte ha accertato una violazione non tanto dell’art. 6
CEDU (invero non contestata dal ricorrente), quanto, piuttosto, dell’art. 8
CEDU (diritto al rispetto della vita personale e familiare).
In altri termini, la questione non era (o non era principalmente) quella di
“curare” ex post i limiti del procedimento amministrativo (peraltro svoltosi
senza alcun contraddittorio con il destinatario per pretese ragioni di urgenza e
quindi palesemente in contrasto con i principi dell’equo processo civile), ma di
realizzare una effettiva tutela giurisdizionale di un diritto umano garantito dalla
CEDU. Dice infatti la Corte che «that measures affecting human rights must be
subjected to some form of adversarial proceedings before an independent
body competent to review the reasons for the decision and the relevant evi-
dence. The individual must be able to challenge the executive’s assertions.
Failing such safeguards, the police or other State authority would be able to
encroach arbitrarily on rights protected by the Convention (see, mutatis mutan-
dis, Liu v. Russia (no. 2), no. 29157/09, §87, 26 July 2011). In the present case,
a thorough judicial review was all the more necessary, given the failure on the
part of the questore to provide relevant and sufficient reasons for the adopted
measure (see paragraphs 135-36 above)» .
(40)
Insomma, ci dice la Corte, il sindacato sugli atti del potere amministrativo
(ossia dell’esecutivo) deve essere non solo esercitato nelle forme dell’equo pro-
cesso in contraddittorio, ma altresì in modo necessariamente autonomo ed indi-
pendente, non essendo ammesso che il Giudice del ricorso presti deferenza
all’accertamento amministrativo, ove pure di carattere tecnico o comunque opi-
nabile (nel caso di specie, il pericolo derivante da pretesi comportamenti perse-
cutori, quale accertato dalla Questura sulla base di documenti forniti dalla sola
pretesa vittima).
Presto assisteremo, poi, ad una pronuncia CEDU sul livello minimo di
sindacato giurisdizionale amministrativo richiesto per le informative antima-
fia.
(39) §141.
(40) §138.
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