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DOTTRINA
Insomma, secondo un modello in realtà da sempre presente fin dalle ori-
gini stesse dei sistemi europei di giustizia amministrativa e, nel nostro ordina-
mento, con più sicurezza sperimentato proprio nella giurisdizione di merito,
perché ci sia full jurisdiction, il sindacato giurisdizionale deve essere di carattere
sostitutivo-appellatorio.
È fondamentale notare (anche per gli evidenti riflessi di diritto nazionale)
come il particolare rigore con cui deve intendersi il canone della full jurisdictio in
relazione alle sanzioni amministrative sia stato ben compreso in sede di Unione
Europea.
In particolare, la Corte di giustizia, a seguito della inequivoca affermazione
della natura penale delle sanzioni antitrust da parte della Corte di Strasburgo ,
(28)
ha ricercato (tramite la full jurisdiction), una conciliazione tra enforcement ammini-
strativo del diritto antitrust e diritto all’equo processo ex artt. 6 CEDU e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale, da interpretarsi, ai sensi del suo art. 52, comma 3, in conformità alla
CEDU e alla giurisprudenza di Strasburgo ).
(29)
In tale ottica, sembra aver ormai consolidato l’affermazione per cui in
sede di contenzioso su tali sanzioni, la full jurisdiction implichi in capo al giudice
«il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione adot-
tata, resa [si noti] da un organo di grado inferiore». Sicché, «L’organo giudiziario
deve in particolare essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di
diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito».
La competenza estesa al merito ex art. 31 del Regolamento n. 1 del 2003
deve quindi interpretarsi nel senso dell’attribuzione al giudice del potere di
«sostituire la sua valutazione a quella della Commissione», così da «sopprimere,
ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta» .
(30)
(28) Corte eur. dir. uomo, sez. II, 7 settembre 2011, cit.
(29) Come noto, ai sensi dell’art. 52, §3, della Carta di Nizza: «Laddove la presente Carta con-
tenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei Diritti del l’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stes-
si sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
preclude che il diritto dell’U nione conceda una protezione più estesa». Secondo le
Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), cit., sub art. 52:
«Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il signifi-
cato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumen-
ti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea. L’ultima frase del paragrafo è intesa a consentire
all’Unione di garantire una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non
può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla
CEDU».
(30) Così, da ultimo, Corte eur. giust., sez. I, 30 aprile 2014, in causa C-238/12 P, FLSmidth &
Co. A/S c. Commissione europea, punto 56.
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