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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                                     E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION




               richiesto dal ricorrente) di piena sostituzione rispetto al contenuto della deci-
               sione amministrativa. In altri termini, come chiarito ad es. nella citata sentenza
               Edizioni del Roma resa proprio in relazione al contenzioso amministrativo ita-
               liano: «Il rispetto dell’articolo 6 della Convenzione non esclude dunque che, in
               un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primo
               luogo da un’autorità amministrativa (G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia [GC], nn.
               1828/06 e altri 2, §254 28 giugno 2018). Si presuppone però che la decisione
               di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni di cui
               all’articolo 6 sia sottoposta a un controllo a posteriori da parte di un organo
               giudiziario  con  piena  giurisdizione  (Ramos  Nunes  de  Carvalho  e  Sá  c.
               Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, §132, 6 novembre 2018). Tra le carat-
               teristiche di un organo giudiziario con piena giurisdizione vi è il potere di rifor-
               mare interamente, in fatto e in diritto, la decisione emessa da un organo di
               grado inferiore. Il primo organo deve essere competente per esaminare tutte le
               questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia ad esso sottoposta
               (Chevrol  c.  Francia,  n.  49636/99,  §77,  CEDU  2003-III,  Silvester’s  Horeca
               Service c. Belgio, n. 47650/99, §27, 4 marzo 2004, e A. Menarini Diagnostics
               S.r.l., sopra citata, §59)» .
                                      (12)
                    A fronte delle incertezze e dei dubbi che la nozione di full jurisdiction anco-
               ra suscita, almeno un punto dovrebbe essere invero chiaro: è la stessa logica
               interna (e funzione) della full jurisdiction a suggerire un massimo grado di sinda-
               cato, di tipo sostitutorio.
                    Difatti, senza sindacato sul merito della pretesa sanzionatoria, la fase giu-
               diziale non potrebbe in alcun modo ambire a “compensare” i limiti della fase
               amministrativa.
                    Le garanzie dell’equo processo penale devono essere godute in una fase di
               effettiva scelta sulla pena, non di riesame esterno di legittimità: quest’ultimo
               non entra (se non marginalmente) nel nucleo della questione (colpevolezza e
               quindi inflizione della sanzione, cioè an e quantum della sanzione); ma è proprio
               questo nucleo della questione che - come chiaro - l’art. 6 CEDU pretende sia
               inderogabilmente deciso nelle forme dell’equo processo (non solo e non certo
               i profili di mera legittimità) .
                                          (13)

               (12)  Corte eur. dir. uomo, sez. I, 10 dicembre 2020, cit., §67.
               (13)  Sul tema più generale fino a che punto il difetto di giusto procedimento amministrativo
                    possa essere «curato» in sede giurisdizionale, già condivisibili riflessioni, anche a commento
                    degli orientamenti giurisprudenziali del Regno Unito, in D. Galligan, Due Process and Fair
                    Procedures, A Study of  Administrative Procedures, Oxford, 1997, ove si osserva che «If it is clear
                    that the appeal goes to the merits, and if the procedures necessary to provide fair treatment
                    are followed on appeal, then the original defect is cured».

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