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DOTTRINA




             2.  La Full jurisdiction nella CEDU e nel diritto dell’Unione Europea: un
               sindacato sostitutivo, riconducibile ad un modello appellatorio, analogo
               a quello della giurisdizione di merito del Giudice amministrativo
                  Obiettivo di questo contributo è però soprattutto quello di delineare le
             conseguenze di tutto ciò in punto di intensità del sindacato giurisdizionale.
                  Sono necessari alcuni passaggi, non sempre, credo, del tutto compresi nel
             dibattito italiano.
                  A svolgere con rigore concettuale il presupposto sopra ricordato (la san-
             zione amministrativa è una pena), tutte le garanzie dell’equo processo penale
             (art. 6 CEDU) dovrebbero essere fin da subito godute nel procedimento ammi-
             nistrativo: esso, infatti, si conclude direttamente con la condanna, i.e. la sanzio-
             ne amministrativa, per di più immediatamente esecutiva, o la “assoluzione”, i.e.
             la archiviazione.
                  Il principio nulla poena sine aequo judicio (sintesi estrema dell’art. 6 CEDU
             come diritto al giudice in materia penale) suggerirebbe dunque, in un’attuazione
             ottimale, di far precedere le garanzie penalistiche alla sanzione.
                  Tuttavia, la giurisprudenza CEDU, nella consapevolezza dei limiti della
             disciplina  del  procedimento  amministrativo  riscontrabili  nella  gran  parte  dei
             paesi europei (in realtà ampiamente ispirata a schemi inquisitori, irrimediabil-
             mente lesivi delle condizioni minime e strutturali della parità delle armi), ha
             mostrato fin da subito un approccio flessibile.
                  In particolare, la CEDU non si oppone in modo assoluto al fenomeno,
             non solo italiano, del crescente ricorso alla sanzione amministrativa, al posto di
             quella formalmente penale (depenalizzazione).
                  Fin dal già citato caso Otzurk del 1984, la Corte di Strasburgo ha però
             richiesto che alla fase amministrativa (se ed in quanto inadeguata ad assicurare
             un effettivo equo processo) sia effettivamente seguita una fase giudiziale di c.d.
             piena giurisdizione (full jurisdiction).
                  Il canone della full jurisdiction è estremamente esigente. E ciò vale specie
             in materia penale, come più volte dichiarato dalla Corte EDU .
                                                                         (11)
                  Si pretende infatti un processo (ovviamente equo e paritario, ossia con-
             forme all’art. 6 CEDU) investente, in fatto come in diritto, punto per punto,
             l’intero merito della pretesa punitiva, con potere (concretamente esercitato ove


             (11)  Ad es., Corte eur. dir. uomo, sez. I, 17 aprile 2012, caso n. 21539/07, Steininger v. Austria,
                  §52, in cui espressamente si nota, in contrapposizione a vicende in cui erano in gioco poteri
                  amministrativi incidenti su diritti civili, che «In the present case, however, the criminal head
                  of Article 6, §1 applies to the proceedings at issue and in its case-law the Court followed a
                  different approach as regards the scope of review of criminal sanctions imposed by admi-
                  nistrative authorities».

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