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IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
Si riapre la strada di un godimento effettivo dell’equo processo solo ove
un’altra autorità superiore possa occuparsi del merito delle medesime questioni,
nel rispetto della due process clause. Merito amministrativo come preteso spazio di
affrancamento dal sindacato giurisdizionale e full jurisdiction sono concetti anti-
tetici e inconciliabili.
Ne deriva, tra l’altro, la necessità di un pieno riesame dei presupposti che,
in Italia, definiremmo come tecnico-discrezionali o comunque qualificabili in
termini di concetti giuridici indeterminati . Si chiede cioè, in relazione a tali
(16)
presupposti, la capacità del giudice di «sostituire la propria opinione» rispetto a
quella della Autorità amministrativa, perché, altrimenti, «la questione centrale
della controversia non è determinata da un tribunale indipendente ed imparzia-
le» .
(17)
Tale conclusione si ricollega, peraltro, anche ad un altro dei principi fon-
damentali discendenti dall’art. 6 CEDU, ossia quello di paritarietà delle armi.
Ciò è emerso, per la prima volta, proprio in una sentenza relativa proprio
al sistema di giustizia amministrativo italiano.
In una controversia per il riconoscimento di un’infermità per causa di ser-
vizio (provvedimento determinativo di diritti civili secondo le categorie CEDU),
il Consiglio di Stato aveva negato il (pur richiesto) riesame dell’intrinseco di un
parere medico-legale relativo all’eziologia di una malattia (reso da organo tecnico
della stessa Amministrazione militare resistente). Ciò secondo la tradizionale
notazione per cui «in sede di legittimità», non sono «consentite […] valutazioni
di merito in ordine agli accertamenti tecnici eseguiti dalle Commissioni medi-
che», mentre il parere sarebbe risultato «immune da contraddizioni, palesi illogi-
cità o disconoscimento di fatti rilevanti» .
(18)
(16) Sul tema, esatte osservazioni in Allena, Art. 6, cit., 294 ss. Sulla connessione tra full jurisdiction
e principio di presunzione di innocenza (in dubio pro reo), la originale riflessione di G. Greco,
L’illecito anticoncorrenziale, il sindacato del giudice amministrativo e i profili tecnici opinabili, in Riv. It.
Dir. Pubbl. Com., 2021, 469 ss., secondo cui il dubbio sui profili tecnici deve giocare a favore
dell’incolpato, non (come oggi tende ad avvenire) della pubblica amministrazione.
(17) Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 27 ottobre 2009, caso n. 42509/05, Crompton v. The United
Kingdom, §73, ove si legge che «the Court concluded that judicial review proceedings did
not offer, in the circumstances raised in Tsfayo, “sufficiency of review” in light of the fact
that the High Court had no jurisdiction to rehear the evidence or substitute its own views as
to the applicant’s credibility. As a result, the central issue in the dispute was not determined
by an independent and impartial tribunal».
(18) Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 801: «Quanto precede ad avviso del collegio pone in
evidenza che il parere sopra esaminato è immune da contraddizioni, palesi illogicità o disco-
noscimento di fatti rilevanti, con la conseguenza che nella presente sede di legittimità ove
non sono consentite, come è noto, valutazioni di merito in ordine agli accertamenti tecnici
eseguiti dalla Commissioni mediche, non ricorrono le condizioni per ritenere fondate le cen-
sure avanzate dall’appellante».
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