Page 73 - Rassegna 2023-3
P. 73

IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
                                     E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION




               strada: «Non vi è […] nulla che suggerisca che il concetto di illecito penale di
               cui parla la Convenzione implichi necessariamente un qualche livello di gravità
               […]. Per di più sarebbe contrario all’oggetto e allo scopo dell’art. 6, che proteg-
               ge “chiunque sia soggetto ad un’accusa penale” il diritto a un tribunale e ad un
               equo processo, se allo Stato fosse consentito di sottrarre dal campo di applica-
               zione dell’art. 6 un’intera categoria di illeciti solo per il fatto che siano qualificati
               come minori» .
                             (3)
                    Basti ancora notare, quanto all’Italia, che, nel 1999, la Corte di Strasburgo
               non ha mostrato alcuna incertezza nel definire di natura penale una comune san-
               zione amministrativa pecuniaria italiana per eccesso di velocità, dall’ammontare
               di  (sole)  62.000  lire ;  nel  2006  ha  qualificato  penalisticamente  una  sanzione
                                   (4)
               pecuniaria nazionale per attività edilizie in violazione della disciplina posta a tute-
               la del paesaggio ; con la sentenza Menarini del 2011 , poi, una sanzione ammi-
                              (5)
                                                                 (6)
               nistrativa antitrust della nostra AGCM è stata ricondotta al penale e, nel 2014, è
               stata vista come penale una sanzione Consob per manipolazione del mercato .
                                                                                         (7)
               Da ultimo, nel 2020, nel caso Edizioni Del Roma , è stata qualificata come penale
                                                            (8)
               una sanzione amministrativa pecuniaria di AGCOM, di 103.300 euro.
                    D’altra parte, come più volte chiarito a partire dal 1995 , una finalità di
                                                                           (9)
               cura  in  concreto  dell’interesse  pubblico  non  contrasta  affatto  con  la  natura
               penale del provvedimento di reazione alla commissione di un illecito. Insomma,
               la sanzione - per essere penale - non deve avere una finalità di mera giustizia.
               Non è nota, in Europa, la (peraltro fragilissima) tesi nazionale della c.d. discre-
               zionalità  giudiziale,  che  si  sostituirebbe  alla  discrezionalità  amministrativa  in
               sede sanzionatoria .
                                 (10)
               (3)   Corte eur. dir. uomo, Plenaria, 21 febbraio 1984, caso n. 8544/79, Öztürk v. Germany, §53.
               (4)   Trattasi della pronuncia Corte eur. dir. uomo, sez. II, 9 novembre 1999, caso n. 35260/97,
                    Varuzza v. Italy, in cui la Corte si limita a ricordare che «the offence at issue is a “criminal”
                    one within the meaning of Article 6, §1 of the Convention (see the Öztürk v. Germany judg-
                    ment of 21 February 1984, Series A no. 73, p. 21, §53). The applicant was thus in principle
                    entitled to have a court determine the charge against him».
               (5)   Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 21 marzo 2006, caso n. 70074/01, Valico v. Italia.
               (6)   Corte eur. dir. uomo, sez. II, 7 settembre 2011, caso n. 43509/08, Menarini c. Italia.
               (7)   Corte  eur.  dir.  uomo,  sez.  II,  4  marzo  2014,  casi  nn.  18640/10,  18647/10,  18663/10,
                    18668/10 e 18698/10, Grande Stevens and Othersv. Italy.
               (8)   Corte eur. dir. uomo, sez. I, 10 dicembre 2020, casi nn. 68954/13 e 70495/13, Edizioni Del
                    Roma Società Cooperativa a R.L. e Edizioni Del Roma S.r.l. c. Italia.
               (9)   Corte  eur.  dir.  uomo,  Camera,  9  febbraio  1995,  caso  n.  17440/90,  Welch  v.  The  United
                    Kingdom, §30: «Invero, gli scopi di prevenzione e ripristino sono compatibili con uno scopo
                    punitivo e possono essere visti come elementi costitutivi della nozione stessa di pena».
               (10)  Sul punto, se si vuole, F. Goisis, Discrezionalità e autoritatività nelle sanzioni amministrative pecunia-
                    rie, tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl.
                    com., 2013, 79 ss.

                                                                                         71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78