Page 73 - Rassegna 2023-3
P. 73
IL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
E IL CANONE DELLA FULL JURISDICTION
strada: «Non vi è […] nulla che suggerisca che il concetto di illecito penale di
cui parla la Convenzione implichi necessariamente un qualche livello di gravità
[…]. Per di più sarebbe contrario all’oggetto e allo scopo dell’art. 6, che proteg-
ge “chiunque sia soggetto ad un’accusa penale” il diritto a un tribunale e ad un
equo processo, se allo Stato fosse consentito di sottrarre dal campo di applica-
zione dell’art. 6 un’intera categoria di illeciti solo per il fatto che siano qualificati
come minori» .
(3)
Basti ancora notare, quanto all’Italia, che, nel 1999, la Corte di Strasburgo
non ha mostrato alcuna incertezza nel definire di natura penale una comune san-
zione amministrativa pecuniaria italiana per eccesso di velocità, dall’ammontare
di (sole) 62.000 lire ; nel 2006 ha qualificato penalisticamente una sanzione
(4)
pecuniaria nazionale per attività edilizie in violazione della disciplina posta a tute-
la del paesaggio ; con la sentenza Menarini del 2011 , poi, una sanzione ammi-
(5)
(6)
nistrativa antitrust della nostra AGCM è stata ricondotta al penale e, nel 2014, è
stata vista come penale una sanzione Consob per manipolazione del mercato .
(7)
Da ultimo, nel 2020, nel caso Edizioni Del Roma , è stata qualificata come penale
(8)
una sanzione amministrativa pecuniaria di AGCOM, di 103.300 euro.
D’altra parte, come più volte chiarito a partire dal 1995 , una finalità di
(9)
cura in concreto dell’interesse pubblico non contrasta affatto con la natura
penale del provvedimento di reazione alla commissione di un illecito. Insomma,
la sanzione - per essere penale - non deve avere una finalità di mera giustizia.
Non è nota, in Europa, la (peraltro fragilissima) tesi nazionale della c.d. discre-
zionalità giudiziale, che si sostituirebbe alla discrezionalità amministrativa in
sede sanzionatoria .
(10)
(3) Corte eur. dir. uomo, Plenaria, 21 febbraio 1984, caso n. 8544/79, Öztürk v. Germany, §53.
(4) Trattasi della pronuncia Corte eur. dir. uomo, sez. II, 9 novembre 1999, caso n. 35260/97,
Varuzza v. Italy, in cui la Corte si limita a ricordare che «the offence at issue is a “criminal”
one within the meaning of Article 6, §1 of the Convention (see the Öztürk v. Germany judg-
ment of 21 February 1984, Series A no. 73, p. 21, §53). The applicant was thus in principle
entitled to have a court determine the charge against him».
(5) Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 21 marzo 2006, caso n. 70074/01, Valico v. Italia.
(6) Corte eur. dir. uomo, sez. II, 7 settembre 2011, caso n. 43509/08, Menarini c. Italia.
(7) Corte eur. dir. uomo, sez. II, 4 marzo 2014, casi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10,
18668/10 e 18698/10, Grande Stevens and Othersv. Italy.
(8) Corte eur. dir. uomo, sez. I, 10 dicembre 2020, casi nn. 68954/13 e 70495/13, Edizioni Del
Roma Società Cooperativa a R.L. e Edizioni Del Roma S.r.l. c. Italia.
(9) Corte eur. dir. uomo, Camera, 9 febbraio 1995, caso n. 17440/90, Welch v. The United
Kingdom, §30: «Invero, gli scopi di prevenzione e ripristino sono compatibili con uno scopo
punitivo e possono essere visti come elementi costitutivi della nozione stessa di pena».
(10) Sul punto, se si vuole, F. Goisis, Discrezionalità e autoritatività nelle sanzioni amministrative pecunia-
rie, tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2013, 79 ss.
71