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DOTTRINA




                  Per quanto poi riguarda le armi nucleari, il quadro non è certo più soddi-
             sfacente: un obbligo generale di disarmo nucleare non esiste, se non per gli
             Stati parti del Trattato di New York del 2017 e il Trattato di non-proliferazione
             nucleare del 1968 non ha potuto impedire che l’arma nucleare si diffondesse
             oltre  la  cerchia  dei  cinque  membri  permanenti  del  Consiglio  di  Sicurezza
             dell’ONU; né esiste un obbligo generale di condurre esperimenti nucleari al
             fine di evitare un’ulteriore proliferazione. In queste condizioni, purtroppo, è
             difficile non temere che, prima o poi, qualche Stato dotato di armi nucleari sia
             tentato di farne uso, anche al di là dei limiti accertati dalla Corte internazionale
             di giustizia, magari facendo leva sulla discutibile distinzione tra armi strategi-
             che e armi tattiche.
                  Vorrei  allora  concludere  citando  un  illustre  internazionalista  italiano
             recentemente scomparso, Gaetano Arangio-Ruiz che, in un non dimenticato
             corso  sugli  aspetti  giuridici  degli  usi  civili  dell’energia  nucleare  tenuto
             all’Accademia del Diritto internazionale dell’Aja nel 1962, affermava che, in
             assenza di un completo e generale disarmo nucleare, il concetto di nuclear security
             (come inteso all’epoca) assume necessariamente un carattere relativo, nel senso
             che, a seconda dello Stato dal cui punto di vista il problema viene in considera-
             zione, la “sicurezza” assume significati diversi o, addirittura, opposti e che ciò
             che uno Stato, o un gruppo di Stati, considera, a torto o a ragione, come essen-
             ziale alla propria sicurezza può essere considerato, sempre a torto o a ragione,
             come un elemento di insicurezza per un altro Stato, o gruppo di Stati .
                                                                                (37)
                  Sarebbe perciò auspicabile che, una volta cessata questa guerra, gli Stati
             nucleari  accettassero  finalmente  l’idea  di  un  completo  e  generale  disarmo
             nucleare, magari aderendo al Trattato di New York del 2017, confermando e
             ampliando  le  competenze  dell’AIEA  a  verificarne  la  concreta  ed  effettiva
             attuazione.
                  Temo, però, che questo auspicio si riveli poco realistico e che l’atteggia-
             mento assunto dalla Federazione Russa nel conflitto ucraino possa invece por-
             tare ad un’ulteriore crisi del regime di non proliferazione nucleare, conferman-
             do l’idea di alcuni governi che solo il possesso delle armi nucleari possa dissua-
             dere l’aggressione altrui.







             (37)  Cfr., G. Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 560-561.

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