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DOTTRINA
È pure noto che il Direttore generale dell’AIEA ha più volte sottolineato
i rischi concreti di incidente nucleare derivanti dalle attività militari che coinvol-
gono la centrale, e si stia dando molto da fare per convincere entrambi i belli-
geranti a concordare una nuclear safety and security protection zone intorno ad essa .
(27)
A quest’ultimo proposito, anche se la Conferenza generale dell’AIEA ha
più volte affermato che qualsiasi attacco armato o minaccia diretti contro instal-
lazioni nucleari ad uso pacifico costituisce una violazione dei principi della
Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello Statuto
dell’Agenzia , conviene precisare che il diritto internazionale dell’energia
(28)
nucleare non si occupa direttamente della questione degli attacchi diretti a un
impianto nucleare, o dei danni collaterali che lo interessino, e che occorre piut-
tosto riferirsi al diritto internazionale bellico o diritto internazionale umanitario
(DIU). Senza entrare in dettagli non consentiti dallo spazio a disposizione, non
c’è dubbio che un attacco diretto contro una centrale nucleare sarebbe vietato
dal DIU e che, anche a parte gli attacchi diretti, il DIU obbliga i belligeranti ad
esercitare la cautela necessaria, nel condurre le loro operazioni, per evitare che
da una centrale possano verificarsi emissioni radioattive dannose per la popola-
zione civile .
(29)
In certi casi, la violazione del DIU può configurare gli estremi del crimine
di guerra, che comporta, oltre alla responsabilità dello Stato belligerante, anche
quella penale individuale dell’autore del comportamento .
(30)
Mi sembra però, purtroppo, che il DIU, e la possibilità di una futura
repressione penale dei crimini di guerra, non abbiano sinora costituito un deter-
rente significativo nel conflitto in Ucraina.
5. La minaccia e l’uso delle armi nucleari
Venendo, infine, alla questione della minaccia e dell’uso delle armi nuclea-
ri, uno specifico divieto dell’impiego (e della minaccia dell’impiego) delle armi
è oggi sancito dal già citato TPNW del 2017, che però non vincola nessuno
degli Stati che attualmente detengono tali armi.
(27) Le discussioni relative all’istituzione della Zona sono iniziate nel settembre 2022: cfr.
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-proposal-for-ukraine-nuclear-safety-and-security-
protection-zone-wins-support-as-talks-begin-on-its-establishment (visitato il 17 marzo 2023).
(28) Ciò almeno a partire da una risoluzione del 1985 (GC(XXIX)/RES/444).
(29) In quanto installazioni contenenti forze pericolose, le centrali nucleari sono specificamente
esenti da attacchi anche qualora, in teoria, costituirebbero obiettivi militari se da tali attacchi
si possa prevedere un rilascio di radiazioni radioattive dannoso per la popolazione (art. 56
del I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949).
(30) Cfr., in particolare, l’art. 8, par. 2 (b) (iv), dello Statuto della Corte penale internazionale.
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