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DOTTRINA




                  È pure noto che il Direttore generale dell’AIEA ha più volte sottolineato
             i rischi concreti di incidente nucleare derivanti dalle attività militari che coinvol-
             gono la centrale, e si stia dando molto da fare per convincere entrambi i belli-
             geranti a concordare una nuclear safety and security protection zone intorno ad essa .
                                                                                      (27)
                  A quest’ultimo proposito, anche se la Conferenza generale dell’AIEA ha
             più volte affermato che qualsiasi attacco armato o minaccia diretti contro instal-
             lazioni  nucleari  ad  uso  pacifico  costituisce  una  violazione  dei  principi  della
             Carta  delle  Nazioni  Unite,  del  diritto  internazionale  e  dello  Statuto
             dell’Agenzia ,  conviene  precisare  che  il  diritto  internazionale  dell’energia
                        (28)
             nucleare non si occupa direttamente della questione degli attacchi diretti a un
             impianto nucleare, o dei danni collaterali che lo interessino, e che occorre piut-
             tosto riferirsi al diritto internazionale bellico o diritto internazionale umanitario
             (DIU). Senza entrare in dettagli non consentiti dallo spazio a disposizione, non
             c’è dubbio che un attacco diretto contro una centrale nucleare sarebbe vietato
             dal DIU e che, anche a parte gli attacchi diretti, il DIU obbliga i belligeranti ad
             esercitare la cautela necessaria, nel condurre le loro operazioni, per evitare che
             da una centrale possano verificarsi emissioni radioattive dannose per la popola-
             zione civile .
                       (29)
                  In certi casi, la violazione del DIU può configurare gli estremi del crimine
             di guerra, che comporta, oltre alla responsabilità dello Stato belligerante, anche
             quella penale individuale dell’autore del comportamento .
                                                                   (30)
                  Mi  sembra  però,  purtroppo,  che  il  DIU,  e  la  possibilità  di  una  futura
             repressione penale dei crimini di guerra, non abbiano sinora costituito un deter-
             rente significativo nel conflitto in Ucraina.


             5.  La minaccia e l’uso delle armi nucleari
                  Venendo, infine, alla questione della minaccia e dell’uso delle armi nuclea-
             ri, uno specifico divieto dell’impiego (e della minaccia dell’impiego) delle armi
             è oggi sancito dal già citato TPNW del 2017, che però non vincola nessuno
             degli Stati che attualmente detengono tali armi.
             (27)  Le  discussioni  relative  all’istituzione  della  Zona  sono  iniziate  nel  settembre  2022:  cfr.
                  https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-proposal-for-ukraine-nuclear-safety-and-security-
                  protection-zone-wins-support-as-talks-begin-on-its-establishment (visitato il 17 marzo 2023).
             (28)  Ciò almeno a partire da una risoluzione del 1985 (GC(XXIX)/RES/444).
             (29)  In quanto installazioni contenenti forze pericolose, le centrali nucleari sono specificamente
                  esenti da attacchi anche qualora, in teoria, costituirebbero obiettivi militari se da tali attacchi
                  si possa prevedere un rilascio di radiazioni radioattive dannoso per la popolazione (art. 56
                  del I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949).
             (30)  Cfr., in particolare, l’art. 8, par. 2 (b) (iv), dello Statuto della Corte penale internazionale.

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