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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE




               di  giustizia:  anche  se  uno  dei  paradossi  di  questa  guerra  è  quello  per  cui  la
               Russia, Stato dichiarato «aggressore» dall’Assemblea generale dell’ONU , ha
                                                                                      (35)
               giustificato  l’invasione  dell’Ucraina  sulla  base,  tra  l’altro,  dell’art.  51  C.  Onu
               (cioè, della legittima difesa!) , non può certo sostenersi seriamente che essa si
                                          (36)
               trovasse al momento dell’invasione dell’Ucraina, o si trovi attualmente, in una
               situazione estrema in cui è in gioco la sua stessa sopravvivenza.


               6.  Considerazioni conclusive
                    Concludendo, occorre riconoscere che il diritto internazionale dell’energia
               nucleare è stato pensato per applicarsi in tempo di pace e che i problemi deri-
               vanti dalla sua applicazione in tempo di guerra non sono stati sinora adeguata-
               mente affrontati. Per quanto riguarda, in particolare, la sicurezza degli impianti
               e dei materiali nucleari ad uso civile, essa è affidata a norme di trattati multila-
               terali la cui applicazione in tempo di guerra pone problemi complessi e inediti,
               di cui le gli Stati parti dovrebbero iniziare ad occuparsi alla luce del conflitto in
               Ucraina.
                    D’altra  parte,  la  prassi  recente  dell’AIEA  ha  portato  a  individuare  una
               serie di norme di soft law non giuridicamente vincolanti specificamente applica-
               bili alla safety e alla security degli impianti e dei materiali nucleari coinvolti in un
               conflitto armato. Si tratta indubbiamente di uno sviluppo positivo, specialmen-
               te in quanto esso è stato accompagnato da un inedito attivismo del Direttore
               generale dell’Agenzia nel sollecitare il rispetto di tali norme da parte dei belli-
               geranti.
                    Tale attivismo è particolarmente apprezzabile alla luce della concreta pos-
               sibilità che le operazioni belliche coinvolgenti, direttamente o indirettamente,
               un impianto nucleare possano provocare una significativa emissione di radiazio-
               ni ionizzanti dagli effetti potenzialmente catastrofici.
                    Tanto più che non mi sembra invece, purtroppo, che il diritto internazio-
               nale umanitario e, in particolare, l’eventualità di una futura repressione penale
               dei crimini di guerra abbiano sinora costituito un significativo deterrente.


               (35)  UNGA Resolution A/RES/ES-1/1, adottata il 18 marzo 2022 e le risoluzioni successive, tra
                    cui la più recente del 23 febbraio 2023 (A/RES/ES-1/6). Per quanto riguarda il Consiglio
                    di sicurezza, è noto che esso è stato paralizzato dal diritto di veto esercitato, in questo caso,
                    dalla Federazione Russa.
               (36)  Cfr., S. Cavandoli e G. Wilson, Distorting Fundamental Norms of  International Law to Resurrect the
                    Soviet  Union:  The  International  law  Context  of   Russia’s  Invasion  of   Ukraine,  in  Netherlands
                    International law Review, 2022, pp. 383 ss., pubblicato anche online: https://link.springer.com/
                    article/10.1007/s40802-022-00219-9#Fn96 (visitato in data 17 marzo 2023).

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