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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
di giustizia: anche se uno dei paradossi di questa guerra è quello per cui la
Russia, Stato dichiarato «aggressore» dall’Assemblea generale dell’ONU , ha
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giustificato l’invasione dell’Ucraina sulla base, tra l’altro, dell’art. 51 C. Onu
(cioè, della legittima difesa!) , non può certo sostenersi seriamente che essa si
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trovasse al momento dell’invasione dell’Ucraina, o si trovi attualmente, in una
situazione estrema in cui è in gioco la sua stessa sopravvivenza.
6. Considerazioni conclusive
Concludendo, occorre riconoscere che il diritto internazionale dell’energia
nucleare è stato pensato per applicarsi in tempo di pace e che i problemi deri-
vanti dalla sua applicazione in tempo di guerra non sono stati sinora adeguata-
mente affrontati. Per quanto riguarda, in particolare, la sicurezza degli impianti
e dei materiali nucleari ad uso civile, essa è affidata a norme di trattati multila-
terali la cui applicazione in tempo di guerra pone problemi complessi e inediti,
di cui le gli Stati parti dovrebbero iniziare ad occuparsi alla luce del conflitto in
Ucraina.
D’altra parte, la prassi recente dell’AIEA ha portato a individuare una
serie di norme di soft law non giuridicamente vincolanti specificamente applica-
bili alla safety e alla security degli impianti e dei materiali nucleari coinvolti in un
conflitto armato. Si tratta indubbiamente di uno sviluppo positivo, specialmen-
te in quanto esso è stato accompagnato da un inedito attivismo del Direttore
generale dell’Agenzia nel sollecitare il rispetto di tali norme da parte dei belli-
geranti.
Tale attivismo è particolarmente apprezzabile alla luce della concreta pos-
sibilità che le operazioni belliche coinvolgenti, direttamente o indirettamente,
un impianto nucleare possano provocare una significativa emissione di radiazio-
ni ionizzanti dagli effetti potenzialmente catastrofici.
Tanto più che non mi sembra invece, purtroppo, che il diritto internazio-
nale umanitario e, in particolare, l’eventualità di una futura repressione penale
dei crimini di guerra abbiano sinora costituito un significativo deterrente.
(35) UNGA Resolution A/RES/ES-1/1, adottata il 18 marzo 2022 e le risoluzioni successive, tra
cui la più recente del 23 febbraio 2023 (A/RES/ES-1/6). Per quanto riguarda il Consiglio
di sicurezza, è noto che esso è stato paralizzato dal diritto di veto esercitato, in questo caso,
dalla Federazione Russa.
(36) Cfr., S. Cavandoli e G. Wilson, Distorting Fundamental Norms of International Law to Resurrect the
Soviet Union: The International law Context of Russia’s Invasion of Ukraine, in Netherlands
International law Review, 2022, pp. 383 ss., pubblicato anche online: https://link.springer.com/
article/10.1007/s40802-022-00219-9#Fn96 (visitato in data 17 marzo 2023).
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