Page 66 - Rassegna 2023-3
P. 66

DOTTRINA




                  Tuttavia, la Corte aggiunse di non poter escludere che l’uso (o la minaccia
             dell’uso) di tali armi possa invece essere lecito in «una circostanza estrema di
             legittima difesa, in cui è il gioco la stessa sopravvivenza dello Stato» .
                                                                              (32)
                  Va aggiunto che la Corte si rifiutò di distinguere in proposito tra armi
             nucleari “strategiche” e armi nucleari “tattiche”. La distinzione si fonda sul più
             basso potenziale distruttivo delle seconde rispetto a quello delle prime, ma, pur
             se in un’area più ristretta, non sembra che gli effetti di lungo periodo dell’emis-
             sione di radiazioni ionizzanti sarebbero diversi nell’un caso e nell’altro.
                  La Corte si limitò comunque ad osservare in proposito che nessuno degli
             Stati che dinanzi ad essa avevano evocato la legalità dell’uso delle armi “tatti-
             che” in determinate circostanze (ad esempio, la Gran Bretagna) aveva però pre-
             cisato quali potessero essere tali circostanze, né se l’uso di tali armi non avrebbe
             potuto provocare il successivo ricorso ad armi nucleari di più ampia portata. Per
             questo motivo, essa ritenne di non avere una base sufficiente per accertare la
             validità di una tale opinione .
                                       (33)
                  Come ho già avuto occasione di dire, non credo che la minaccia (più o
             meno velata) della Russia di usare armi nucleari nel conflitto in corso in Ucraina
             sia una minaccia reale. A tacer d’altro, l’uso dell’arma nucleare da parte della
             Russia  metterebbe  in  ulteriore  e  gravissima  crisi  la  teoria  della  deterrenza
             nucleare cui ho sopra accennato: fino ad oggi, infatti, tale dottrina ha compor-
             tato l’impegno degli Stati dotati dell’arma nucleare a non utilizzarla “per primi”
             e dunque, logicamente, a non utilizzarla nei confronti di uno Stato che non la
             possiede.
                  In questo caso, saremmo invece in presenza della minaccia dell’uso di armi
             atomiche (sia pure tattiche) per indurre alla resa uno Stato che da tempo ne è
             privo : conviene forse ricordare in proposito che, all’epoca della dissoluzione
                  (34)
             dell’Unione Sovietica, l’Ucraina accettò di disfarsi delle armi nucleari presenti
             sul suo territorio e di aderire al NPT in quanto Stato privo di tali armi.
                  In ogni caso, la minaccia e, a maggior ragione, l’eventuale uso dell’arma
             nucleare da parte russa, anche ove si trattasse di un’arma “tattica”, deve consi-
             derarsi sicuramente illecita alla luce del citato parere della Corte internazionale

             (32)  Legality of  the Threat or Use of  Nuclear Weapons. Advisory Opinion of  8 July 1996, in International
                  Court of  Justice, Reports of  Judgments, Advisory Opinions and Orders, 1996, pp. 226 ss., consultabile
                  anche  online:  https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-
                  ADV-01-00-EN.pdf (visitato il 17 marzo 2023). Mia traduzione.
             (33)  Legality of  the Threat or Use of  Nuclear Weapons. Advisory Opinion of  8 July 1996, cit. pp. 23 e 94.
             (34)  In seno alla NATO, si è signifcativamente parlato in proposito di compellence anziché di deter-
                  rence: https://www.nato.int/docu/review/articles/2022/11/29/russias-nuclear-coercion-in-
                  ukraine/index.html (visitato in data 17 marzo 2023).

             64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71