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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Questi Stati sono vincolati solo dalle norme del diritto internazionale con-
suetudinario nel cui ambito, però, un tale specifico divieto non è mai riuscito ad
affermarsi.
Proprio gli Stati dotati di armi nucleari hanno, infatti, sempre resistito
all’evoluzione del diritto in questa direzione, dal momento che il possesso del-
l’arma nucleare implica anche un’implicita disponibilità a farne uso in certe cir-
costanze: anche la nota dottrina politica della “deterrenza nucleare” propugnata
da tali Stati conferma questa loro disponibilità .
(31)
Solo un generale disarmo nucleare sottoposto a stringenti controlli inter-
nazionali potrebbe realisticamente scongiurare tale eventualità ma, come ho già
messo in evidenza, un tale disarmo generale non esiste attualmente nel diritto
internazionale, né sembra essere alle porte.
In assenza di uno specifico divieto dell’uso delle armi nucleari nel diritto
internazionale consuetudinario, ci si è chiesti da tempo se un tale divieto non
possa derivare indirettamente da altre norme del diritto internazionale generale
come quelle relative alla tutela dei diritti umani, quelle relative alla tutela del-
l’ambiente naturale e, soprattutto, quelle che regolano l’uso della forza armata
nei rapporti internazionali, dal duplice punto di vista del cosiddetto ius ad bellum
(delle norme, cioè, che stabiliscono quando uno Stato può ricorrere alla forza
armata) e del cosiddetto ius in bello (delle norme, cioè del già evocato DIU che
regolano la condotta delle ostilità da parte degli Stati coinvolti in un conflitto
armato). Sono state anche evocate in proposito le norme del diritto della neu-
tralità, che proteggono gli Stati estranei al conflitto armato e il loro territorio.
Senza entrare qui in dettagli non consentiti dallo spazio a disposizione,
occorre almeno ricordare che sul punto si è pronunciata, nel 1996, la Corte
internazionale di giustizia, sia pure in un parere non vincolante richiestole
dall’Assemblea generale dell’ONU e sia pure in maniera non del tutto soddisfa-
cente.
Dopo aver esaminato la questione da tutti i punti di vista che ho sopra
evocato, la Corte concluse che, pur in assenza di un divieto specifico, l’uso (e la
minaccia dell’uso) delle armi nucleari comporta, in linea di principio, una viola-
zione del DIU, in particolare, delle norme che vietano il ricorso alle armi indi-
scriminate (cioè insuscettibili di garantire la distinzione tra legittimi obiettivi
militari e popolazione e beni civili) e a quelle che causano mali e sofferenze
superflue.
(31) Sulla politica della deterrenza nucleare degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato
dell’Atlantico del Nord (NATO), cfr. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm
(visitato il 17 marzo 2023).
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