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SICUREZZA NUCLEARE E CONFLITTI ARMATI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE




                    Questi Stati sono vincolati solo dalle norme del diritto internazionale con-
               suetudinario nel cui ambito, però, un tale specifico divieto non è mai riuscito ad
               affermarsi.
                    Proprio  gli  Stati  dotati  di  armi  nucleari  hanno,  infatti,  sempre  resistito
               all’evoluzione del diritto in questa direzione, dal momento che il possesso del-
               l’arma nucleare implica anche un’implicita disponibilità a farne uso in certe cir-
               costanze: anche la nota dottrina politica della “deterrenza nucleare” propugnata
               da tali Stati conferma questa loro disponibilità .
                                                            (31)
                    Solo un generale disarmo nucleare sottoposto a stringenti controlli inter-
               nazionali potrebbe realisticamente scongiurare tale eventualità ma, come ho già
               messo in evidenza, un tale disarmo generale non esiste attualmente nel diritto
               internazionale, né sembra essere alle porte.
                    In assenza di uno specifico divieto dell’uso delle armi nucleari nel diritto
               internazionale consuetudinario, ci si è chiesti da tempo se un tale divieto non
               possa derivare indirettamente da altre norme del diritto internazionale generale
               come quelle relative alla tutela dei diritti umani, quelle relative alla tutela del-
               l’ambiente naturale e, soprattutto, quelle che regolano l’uso della forza armata
               nei rapporti internazionali, dal duplice punto di vista del cosiddetto ius ad bellum
               (delle norme, cioè, che stabiliscono quando uno Stato può ricorrere alla forza
               armata) e del cosiddetto ius in bello (delle norme, cioè del già evocato DIU che
               regolano la condotta delle ostilità da parte degli Stati coinvolti in un conflitto
               armato). Sono state anche evocate in proposito le norme del diritto della neu-
               tralità, che proteggono gli Stati estranei al conflitto armato e il loro territorio.
                    Senza entrare qui in dettagli non consentiti dallo spazio a disposizione,
               occorre almeno ricordare che sul punto si è pronunciata, nel 1996, la Corte
               internazionale  di  giustizia,  sia  pure  in  un  parere  non  vincolante  richiestole
               dall’Assemblea generale dell’ONU e sia pure in maniera non del tutto soddisfa-
               cente.
                    Dopo aver esaminato la questione da tutti i punti di vista che ho sopra
               evocato, la Corte concluse che, pur in assenza di un divieto specifico, l’uso (e la
               minaccia dell’uso) delle armi nucleari comporta, in linea di principio, una viola-
               zione del DIU, in particolare, delle norme che vietano il ricorso alle armi indi-
               scriminate (cioè insuscettibili di garantire la distinzione tra legittimi obiettivi
               militari e popolazione e beni civili) e a quelle che causano mali e sofferenze
               superflue.


               (31)  Sulla  politica  della  deterrenza  nucleare  degli  Stati  membri  dell’Organizzazione  del  Trattato
                    dell’Atlantico del Nord (NATO), cfr. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm
                    (visitato il 17 marzo 2023).

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