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DOTTRINA




             di rapporti periodici esaminati e discussi in seno a un organo sussidiario dello
             stesso Consiglio di sicurezza, il cui mandato è stato recentemente esteso fino al
             30 novembre 2032 .
                               (18)
                  In ogni caso, come ho già detto a proposito degli obblighi relativi al con-
             trollo degli armamenti e alla non proliferazione, il sistema di sicurezza collettiva
             incentrato sul Capitolo VII della Carta dell’ONU è l’unico strumento istituzio-
             nalizzato a disposizione della società internazionale per “sanzionare” eventuali
             violazioni degli obblighi assunti dagli Stati in materia di nuclear safety e security e
             questo sistema non è in grado di adottare misure nei confronti, o contro gli
             interessi, dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza.


             4.  Problemi derivanti da una situazione di conflitto armato
                  Per quanto riguarda i problemi che derivano dallo scoppio di un conflitto
             armato,  non  c’è  dubbio  che  le  norme  del  diritto  internazionale  dell’energia
             nucleare sono state adottate per applicarsi essenzialmente in tempo di pace. Ciò
             non significa che esse non siano applicabili anche in tempo di guerra, ma la loro
             applicazione in caso di occupazione bellica e, ancor più, in un contesto caratte-
             rizzato  da  ostilità  armate  attive  può  porre  problemi  di  adempimento  degli
             obblighi assunti dagli Stati.
                  Allo stato attuale dell’evoluzione del diritto internazionale, si può afferma-
             re che lo scoppio di un conflitto armato tra due o più Stati parti non costituisce
             più, di per sé e ipso facto, una causa di estinzione dei trattati in vigore tra gli Stati
             belligeranti, o anche solo una causa di sospensione della loro applicazione bello
             durante .
                   (19)
                  Tuttavia, ciò vale solo in linea di principio, dal momento che lo scoppio
             di un conflitto armato può indurre uno Stato belligerante ad invocare un’altra
             causa di estinzione, o di sospensione, tra quelle previste dagli stessi trattati o
             dal diritto internazionale consuetudinario. Ciò vale, in particolare, per i trattati
             bilaterali, e non necessariamente solo per quelli stipulati tra le parti del conflit-
             to: basti pensare alla decisione della Federazione Russa, annunciata il 21 feb-
             braio 2023, di sospendere l’applicazione del Trattato “New START” del 2010,


             (18)  UNSC Resolution 1540 (2004), adottata il 28 aprile 2004. Il testo della Risoluzione e di quelle suc-
                  cessive adottate dal Consiglio di Sicurezza, compresa la più recente (UNSC Resolution 2663 (2022),
                  adottata il 30 novembre 2022), che ha esteso il mandato del Comitato sono disponibili sul sito
                  web del Comitato medesimo: https://www.un.org/en/sc/1540/ (visitato in data 12 aprile 2023).
             (19)  Cfr. il Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati adottato nel 2011 della
                  Commissione  del  diritto  internazionale  dell’ONU:  https://legal.un.org/ilc/texts/instru-
                  ments/english/commentaries/1_10_2011.pdf (visitato in data 11 marzo 2023).

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